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Autoriclaggio-Voluntary disclosure: accordo in commissione, testo alla Camera

Il disegno di legge sull’autoriciclaggio e sulla Voluntary disclosure approda finalmente in Aula alla Camera – Fra le ultime novità approvate in commissione, una disciplina particolare per i proventi dell’evasione fiscale: se saranno destinati solo “all’utilizzazione o al godimento personale”, sarà punibile il solo reato fiscale.

Autoriclaggio-Voluntary disclosure: accordo in commissione, testo alla Camera

Ieri la Commissione finanze della Camera ha finalmente approvato il disegno di legge sull’autoriciclaggio e sulla Voluntary disclosure. Il via libera è arrivato dopo diversi rinvii e oggi il testo è atteso in Aula per la discussione generale. L’obiettivo è ottenere il disco verde di Montecitorio entro una settimana, prima dell’arrivo della legge di Stabilità. Se l’operazione non dovesse riuscire, il provvedimento (il cui primo firmatario è Marco Causi, Pd) potrebbe traslocare nella stessa legge di Stabilità o in un decreto ad hoc.

Il capitolo dedicato alla Voluntary disclosure, volto a regolarizzare le attività finanziarie detenute illecitamente all’estero, prevede una procedura in due fasi. In primo luogo, chiunque voglia sanare la propria posizione dovrà comunicare spontaneamente allo Stato tutti i dati sui propri fondi all’estero. In seguito avrà l’obbligo di pagare in un’unica soluzione le somme dovute, su invito dell’Amministrazione, entro 15 giorni dalla data fissata per la comparizione. Sarà possibile aderire alla procedura fino al 30 settembre 2015, ma le sanzioni saranno ridotte solo sulle violazioni commesse entro il 30 settembre 2014. 

Quanto all’autoriclaggio – la novità più controversa, su cui si è fatta sentire l’opposizione di Forza Italia e di Ncd –, il testo definisce due diverse fattispecie di reato: la prima, punita con la reclusione da 2 a 8 anni e con una multa da 5mila a 25mila euro, riguarda chi sostituisce, trasferisce o impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità frutto di un delitto non colposo per il quale sia prevista una detenzione pari o superiore a 5 anni; la seconda, punita con la reclusione da uno a quattro anni, riguarda chi reinveste il denaro ricavato da delitti non colposi per i quali sia previsto un periodo di detenzione inferiore a cinque anni.

Ai magistrati sarà quindi concessa una doppia azione: contro il reato iniziale e contro le attività finanziate con i proventi del reato iniziale. La soglia dei cinque anni che distingue le due fattispecie non è però un dettaglio secondario, dal momento che i reati tipici dei riciclatori (truffa, appropriazione indebita e irregolarità nella dichiarazione dei redditi) sono punibili al massimo con tre anni di carcere. I berlusconiani volevano andare ancora oltre, pretendendo che il reato fosse contestabile soltanto per delitti di mafia e di traffico di stupefacenti. 

Il testo in discussione alla Camera contempla inoltre una disciplina specifica per l’autoriciclaggio dei proventi dell’evasione fiscale: in questo caso, se i soldi saranno destinati solo “all’utilizzazione o al godimento personale”, sarà punibile il solo reato fiscale. La precisazione è inserita in uno degli ultimi emendamenti ed è stata decisiva per superare il braccio di ferro politico sul provvedimento.

Secondo il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, la norma sull’autoriciclaggio rappresenta “un passo importante verso la regolarizzazione degli scambi internazionali e porterà un contributo tangibile al Paese. Ci aspettiamo l’arrivo di risorse aggiuntive: si tratta di uno strumento fondamentale per il contrasto dell’evasione”.

Il disegno di legge, infine, obbliga le aziende a dotarsi di strutture di controllo interno per il nuovo reato.

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