Condividi

Voluntary disclosure, ecco la guida del Fisco

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate spiega tempi e modi della procedura per l’emersione dei capitali – Saranno ammessi anche gli “estero residenti fittizi”, i cittadini trasferiti in Paesi black list, i soggetti “esterovestiti”, i trust e chi ha usato un prestanome – Prevista una voluntary disclosure nazionale per imposte sui redditi, Irap, Iva e altro.

Il Fisco accende un faro sulla voluntary disclosure. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi la prima circolare che chiarisce come sarà possibile avvalersi della nuova procedura per il rientro dei capitali esportati illegalmente. 

La legge – lo ricordiamo – stabilisce che l’evasore dovrà pagare tutte le tasse non versate ma avrà sconti su sanzioni e interessi, non incorrerà nelle pene previste per i reati fiscali compiuti e soprattutto non sarà perseguito per il nuovo reato di autoriciclaggio, che è stato introdotto nel provvedimento proprio con l’obiettivo di dare una spinta all’emersione. Il pagamento da parte dell’autore delle violazioni dovrà avvenire in unica soluzione o in tre rate mensili e la procedura potrà essere attivata entro il 30 settembre 2015 su violazioni commesse fino al 30 settembre scorso.

Ecco le principali novità emerse dalla circolare:

CHI PUO’ ATTIVARE LA VOLUNTARY DISCLOSURE…

La procedura è destinata a persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate fiscalmente residenti in Italia in almeno uno dei periodi d’imposta per i quali è attivabile la voluntary disclosure. Sono compresi anche gli “estero residenti fittizi”, i cittadini “trasferiti” in Paesi black list, i soggetti “esterovestiti”, i trust (compresi quelli “esterovestiti”), i contribuenti che detengono attività all’estero senza esserne formalmente intestatari.

…E CHI NON PUO’

L’accesso alla voluntary disclosure non è consentito a chi abbia avuto la formale conoscenza: 

a) dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche; 

b) dell’inizio di altre attività amministrative di accertamento; 

c) della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie. 

Il Fisco chiarisce inoltre che “la procedura non può essere attivata neanche nel caso in cui un soggetto terzo, che sia obbligato solidalmente in via tributaria con il richiedente o che abbia concorso in un reato tributario a lui attribuito, venga a conoscenza delle cause di inammissibilità”. Inoltre, “in presenza di attività istruttorie di controllo che interessano una sola annualità – prosegue l’Agenzia –, è possibile attivare la procedura per le annualità non interessate dal controllo”.

LA VOLUNTARY DISCLOSURE NAZIONALE

Alla procedura nazionale “possono accedere anche i contribuenti non tenuti agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale – scrive l’Agenzia – e quelli tenuti a tale obbligo che vi abbiano adempiuto correttamente. Tutti questi soggetti, pertanto, potranno regolarizzare tutte le violazioni dichiarative relative alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, all’Irap, all’Iva, nonché le violazioni in materia di dichiarazioni dei sostituti d’imposta. La procedura di collaborazione volontaria nazionale può essere avviata relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento”.

LA RELAZIONE D’ACCOMPAGNAMENTO

Entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, ma comunque non oltre il 30 settembre 2015, i contribuenti devono inviare al Fisco anche una relazione di accompagnamento che includa varie informazioni:

– l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona; 

– la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo; 

– la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all’estero.

La relazione, che il contribuente potrà integrare in fase di contraddittorio, dovrà essere inviata all’indirizzo di Posta elettronica certificata indicato nella comunicazione con cui l’Agenzia ha confermato di aver ricevuto la domanda. L’intera procedura deve essere svolta per via telematica.

SANZIONI RIDOTTE PER LE DIMENTICANZE INCONSAPEVOLI

Il Fisco prevede uno sconto di sanzione per le cosiddette dimenticanze inconsapevoli. “Il perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria non è preclusivo dell’ulteriore esercizio dell’azione accertatrice – scrive ancora l’Agenzia – pertanto, nel caso in cui dopo il perfezionamento, in relazione alle annualità oggetto della medesima procedura, l’Ufficio rilevi ulteriori maggiori imponibili non evidenziati dal contribuente in tale sede, procederà” a un “accertamento parziale” e “dovrà graduare la risposta sanzionatoria anche in funzione della gravità della condotta del contribuente e del mancato rispetto da parte di quest’ultimo dello spirito collaborativo sotteso alla procedura di collaborazione volontaria conclusa”.

Al termine della procedura, “in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate – conclude il Fisco –, la voluntary disclosure non si perfeziona e gli Uffici provvederanno a inviare al contribuente un nuovo avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione”.

Commenta