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Voluntary disclosure bis: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Pubblicate le bozze dell’istanza e delle istruzioni per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria – Il modello definitivo sarà approvato entro il prossimo 2 gennaio, ma è già possibile inviare le domande di adesione: ecco come.

Voluntary disclosure bis: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

La voluntary disclosure si prepara a riaprire i battenti. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito le bozze dell’istanza e delle istruzioni per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione dei capitali con riferimento alle violazioni commesse entro il 30 settembre 2016. Diversamente dalla prima edizione, la voluntary bis del 2017 è aperta non solo ai capitali esportati illegalmente, ma anche ai contanti nascosti al Fisco entro i confini nazionali.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE

Le domande di adesione potranno essere inviate fino al 31 luglio 2017. Al momento, chi vuole inviare l’istanza di collaborazione volontaria può utilizzare ancora il vecchio modello, in attesa dell’apertura del canale telematico per la trasmissione di quello nuovo. Ecco le istruzioni del Fisco:

– Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato esclusivamente per via telematica; direttamente (se si è abilitati a Entratel o Fisconline) oppure tramite i soggetti incaricati.

– La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello deve essere effettuata utilizzando il software denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria” disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

– I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al soggetto interessato una copia cartacea del modello telematico, nonché copia dell’attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate.

– È consentita l’integrazione dell’istanza, entro il termine di trenta giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l’efficacia della stessa, barrando la casella “Istanza integrativa”.

Inoltre, è possibile inviare via Pec una prima relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.

AGENZIA DELLE ENTRATE AL LAVORO SULLA “FASE DUE”

L’Agenzia delle Entrate ha aperto una consultazione per raccogliere i suggerimenti degli operatori, che potranno far pervenire le loro osservazioni alla casella di posta elettronica dc.acc.min@agenziaentrate.it.

Al termine di questa fase, il modello definitivo sarà approvato entro il prossimo 2 gennaio con Provvedimento del direttore dell’Agenzia.

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