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Telefoni e penali: ecco le novità quando si cambia operatore

Ddl concorrenza: dopo le proteste dei consumatori il Ministero Sviluppo precisa la questione delle penali nel caso di passaggio anticipato da un operatore a un altro – Nel ddl più di qualche perplessità sui possibili sconti alla RC Auto

Telefoni e penali: ecco le novità quando si cambia operatore

C’è più di un punto interrogativo nel ddl Concorrenza approvato dall’Esecutivo venerdì scorso. Fra i temi più controversi c’è il punto sulle penali nel passaggio anticipato da un operatore telefonico o di pay-tv a un altro e alcune novità sulla RC Auto.

Pagheremo una penale quando lasceremo un operatore telefonico, fisso e mobile, prima della scadenza contrattuale delle promozioni che possono arrivare fino a 24 mesi? Il Ddl Concorrenza, da poco approvato lo prevede: “”L’eventuale penale (per la disdetta, ndr) deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta”., è scritto nell’articolo 16 comma 3-ter. E ha suscitato le proteste delle associazioni dei consumatori, come Altroconsumo e Codici : “E’ paradossale che le penali, abolite da Bersani nel 2006 – hanno osservato – ora ritornino in una legge che dovrebbe aumentare le garanzie per i consumatori, non ridurle”.

 Sulla questione, relativa al costo per il recesso anticipato, è bene fare un po’ di chiarezza. Nel ddl Concorrenza, ha precisato dal Mise (ministero Sviluppo) in un comunicato, le penali entrano in gioco nel caso di uscita anticipata dalle sole offerte promozionali relative ai contratti di telefonia, internet e tv (come, ad esempio, le partite di calcio gratuite o l’uso di uno smartphone fornito dalla compagnia telefonica). E inoltre il Mise fissa un tetto di 24 mesi alla durata delle promozioni stesse.

Infine, prosegue il Mise, le penali sono già presenti all’interno delle offerte promozionali per le forniture telefoniche, di internet e pay tv, ma d’ora in poi dovranno essere esplicite. Pertanto, al momento della sottoscrizione di un contratto l’operatore dovrà fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all’esistenza e all’entità di costi d’uscita. Inoltre, se il ddl dovesse essere trasformato in legge gli operatori dovranno informare preventivamente anche l’AGCOM.  “Ciò che era vietato fino a oggi – conclude il Mise – continuerà a esserlo anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza, e anzi le pratiche commerciali già in atto saranno soggette a vincoli più stringenti a tutela del consumatore”.
La verità è che gran parte dei contratti sottoscritti con gli operatori telefonici, si basa su offerte promozionali: sia per l’uso a prezzi scontati di cellulari, sia per l’utilizzo di modem che altrimenti occorrerebbe pagare a parte. La nuova norma, quindi, incide e non poco sui rapporti tra operatori e clienti. Date le proteste che ha sollevato, però, è prevedibile che il governo modifichi la norma “incriminata”.

Un altro aspetto su cui vale la pena approfondire è quello relativo alla RC Auto. Nel ddl si legge che le compagnie assicurative avranno l’obbligo di effettuare sconti “signifiticativi” sulla RC Auto nel caso in cui l’automobilista dovesse decidere di accettare alcune clausole per  il contenimento dei costi. Quali sono le condizioni? Ad esempio, quella di sottoporre il veicolo a ispezione, di installare una “scatola nera” che registri l’attività del veicolo, di installare un meccanismo elettronico che impedisca l’avvio del motore se il guidatore ha un tasso alcolemico più elevato di quello ammesso dalla legge o di fare riparare il veicolo presso officine convenzionate. L’interrogativo, però, resta sull’aggettivo “significativi” legato agli sconti sulle tariffe. Quanto significativi? Non è dato saperlo. Sicuramente dovrà essere significativa l’abilità dell’automobilista nel saper individuare l’assicurazione più conveniente.

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