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Superbonus: guida dell’Agenzia delle Entrate su responsabilità cessione crediti, ritardi ed errori

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul Superbonus: indicazioni su dolo, colpa grave e linee guida su irregolarità e comunicazioni

Superbonus: guida dell’Agenzia delle Entrate su responsabilità cessione crediti, ritardi ed errori

Arriva la nuova guida aggiornata sulle ultime novità del Superbonus. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare dedicata al Superbonus e ai bonus edilizi che ha portato a molti chiarimenti con esempi e casi concreti per i contribuenti, dopo l’approvazione delle nuove norme sulla responsabilità solidale nelle cessioni dei crediti. Un passaggio chiave per sbloccare il meccanismo “inceppato” delle cessioni.

Ma non solo. L’Agenzia ha dato precisazioni in merito alla cessione dei crediti ai correntisti degli istituti di credito e agli indici di diligenza, ma anche istruzioni in merito alla gestione di eventuali errori nella comunicazione dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura. Ecco le ultime novità sul Superbonus.

Superbonus, Agenzia delle Entrate: responsabilità solidale solo in caso di dolo o colpa grave

La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti proprio sulla responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito del Superbonus, “qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta”.

Esempi di dolo

“Il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito”, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con il beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente”.

Esempi di colpa grave

La colpa grave ricorre “quando il cessionario abbia omesso, in termini ‘macroscopici’, la diligenza richiesta”. Ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza della documentazione necessaria per verificarne l’esistenza richiesta o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati)”.

Quando la responsabilità è limitata a dolo e colpa grave?

Purché la responsabilità di chi compra crediti sia limitata a questi casi-limite, è necessario che si acquisiscano anche ex post (“ora per allora”) il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni prescritte. Ora il Fisco spiega come opera questa esclusione di responsabilità:

  • per il Superbonus “ab origine”, in quanto per questi lavori è sempre stata obbligatoria l’acquisizione della documentazione per poter applicare cessione del credito o sconto in fattura;
  • per gli altri bonus edilizi, dall’introduzione dell’obbligo di visto di conformità, attestazioni e asseverazioni previsto dal comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto Rilancio (in vigore dal 12 novembre 2021);
  • per i bonus che erano stati introdotti prima della previsione di questi obblighi documentali, l’acquisizione “ora per allora” limita la responsabilità solidale in capo al cessionario del medesimo fornitore – nonché dei successivi cessionari in possesso della medesima documentazione richiesta dalla norma in questione – solo in caso di dolo o colpa grave.

Gli indici di diligenza: un supporto per l’attività istruttoria

La circolare dettaglia anche “una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale”. Ad esempio, quando si tratta di valutare la coerenza tra capacità reddituali e importi dei lavori, le Entrate suggeriscono che “rappresenta elemento volto a dimostrare una condotta diligente da parte dei cessionari dei crediti d’imposta l’acquisizione di copia dei bonifici o di altra documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta esecuzione, da parte del committente, dei pagamenti relativi all’importo dei lavori rimasto a suo carico (nei casi in cui l’agevolazione non copra l’intero importo dei lavori) e purché i lavori siano stati effettivamente eseguiti”.

Oppure, quando si parla dell’indice di sproporzione tra entità dei lavori e valore degli immobili, la circolare spiega che “gli organi di controllo dovranno verificare se il cessionario abbia acquisito maggiori informazioni e documenti, idonei a verificare l’effettiva esecuzione dei lavori per gli importi dichiarati e il dettaglio delle spese sostenute, unitamente alla relativa documentazione finanziaria e fiscale giustificativa”.

Cessione crediti ai correntisti senza istruttoria

La circolare ricorda anche che è consentito alle banche (anche senza che sia stato esaurito il triplo passaggio di cessioni), “la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”. L’eventuale acquirente professionale non deve ripetere ex novo l’istruttoria sul pacchetto di crediti, a condizione che “la banca cedente consegni al correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare “di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza”.

Superbonus: ritardo comunicazione? L’Agenzia delle Entrate spiega cosa fare

La circolare fornisce indicazioni anche per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito entro il 29 aprile 2022 (per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020). Si può accedere alla “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

Ci sono però alcune condizioni per poter sfruttare questa proroga: avere i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione; l’accordo di cessione o lo sconto in fattura devono avere data anteriore allla scadenza del 29 aprile; non devono essere iniziate le attività di controllo sulla spettanza del beneficio e, infine, bisogna pagare con l’F24 una sanzione da 250 euro non compensabile né riducibile con il ravvedimento (le istruzioni arriveranno con una successiva risoluzione, spiega l’Agenzia delle Entrate).

Agenzia Entrate, errori di comunicazioni sul Superbonus

Nella circolare sono anche contenute le indicazioni di tipo operativo su come rimediare a errori commessi nella compilazione della comunicazione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale (ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori) la cessione è valida ai fini fiscali e basta inviare una segnalazione tramite pec con cui si indicano i dati corretti.

Se invece l’errore è sostanziale, ovvero “se incide su elementi essenziali del credito ceduto” – come il codice fiscale del cedente o il codice intervento da cui dipende la percentuale di detrazione e limite di spesa – è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso il termine, se il cessionario ha accettato il credito, “le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella pec dedicata”.

Superbonus, detrazioni in aumento: i dati di Enea

Corrono ancora gli investimenti ammessi alla detrazione del Superbonus. Al 30 settembre 2022 sono stati complessivamente 51,21 miliardi (dai 43,018 di fine agosto) con detrazioni a carico dello stato previste a fine lavori per 56,33 miliardi (dai 47,32 miliardi di agosto). È quanto emerge dal contatore di Enea sul Superbonus.

Condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti

Scendendo più nel dettaglio, ad usufruire della misura sono stati 37.838 condomini per un totale di investimenti pari a 22,16 miliardi di euro e un totale di lavori condominiali realizzati di 14,88 miliardi, il 67,1%.

Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari si contano 178.785 asseverazioni per un totale di investimento di 20,26 miliardi e un totale di lavori realizzati pari a 13,99 mld vale a dire il 68,5% del totale.

Infine, 90.562 asseverazioni riguardano unità immobiliari funzionalmente indipendenti per un investimento complessivo di 8,78 miliardi e 6,53 miliardi di lavori realizzati pari al 74,4%.

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