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Studi di settore: regime premiale anche in caso di errori

I contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti possono comunque accedere ai benefici del regime premiale, ma solo in alcuni casi – La circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Negli studi di settore, l’indicazione sbagliata dei dati non preclude sempre l’accesso ai benefici del regime premiale, ovvero l’opzione che concede ai contribuenti tre vantaggi: l’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e la possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come previsto normalmente).

I contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti possono comunque accedere a queste agevolazioni se gli errori non modificano l’assegnazione ai cluster e la situazione di congruità, coerenza e normalità. I chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate, che illustra le principali novità sugli aspetti normativi e su quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli studi di settore per l’anno di imposta 2015.

Dalle Entrate arriva anche un’apertura sulle sanzioni previste in caso di violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni, che si applicheranno solo nel caso in cui le informazioni errate siano rilevanti per l’applicazione degli studi in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.

Il documento dell’Agenzia fornisce chiarimenti anche in merito ad altre novità, come l’approvazione di 70 evoluzioni di studi di settore e di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica; l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni; l’elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la metodologia dei “modelli misti”; la revisione congiunturale speciale (“crisi”) e alcune novità che interessano la modulistica.

Infine, le Entrate confermano la centralità della fase del contraddittorio e, in particolare, le possibilità dell’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore.

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