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Sigarette elettroniche, stangata del Fisco sui rivenditori

Nuove norme sulle sigarette elettroniche nel Dl Iva-lavoro: per vendere e-cig e ricariche sarà necessaria un’autorizzazione da richiedere all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli e versare come cauzione l’incasso presunto dei primi due anni di attività – L’imposta di consumo sul fumo elettronico sale al 58,5% e dovrà essere versata quasi contestualmente.

Sigarette elettroniche, stangata del Fisco sui rivenditori

Le mani del Fisco si allungano sulle sigarette elettroniche. Da oggi, infatti, per vendere e-cig e ricariche sarà necessaria un’autorizzazione da chiedere all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come previsto dal Dl Iva-lavoro scorsa estate firmato dal ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni.

La richiesta di autorizzazione consterà dell’anagrafica del rivenditore e del luogo del deposito (con planimetria), sarà necessario indicare anche una cifra presuntiva delle accise sulla vendita da versare nei primi due periodi d’imposta. Sono previsti anche altri requisiti come, per esempio, l’assenza di provvedimenti cautelari, rinvii a giudizio o condanne per reati finanziari. Il rilascio della licenza è condizionato al pagamento di un ricco anticipo: il rivenditore dovrà versare come cauzione ciò che presume di incassare come imposta nei primi due anni di attività.

Contemporaneamente, è aumentata l’imposta di consumo sul fumo elettronico, salita fino al 58,5 % del prezzo di vendita. Il fisco, in questo modo, si assicura anche un controllo sui prezzi praticati: ogni rivenditore dovrà, infatti, comunicare il proprio listino a Dogane-Monopoli, che dovranno approvarlo entro 60 giorni. Le accise sulle e-cig andranno versate con il modello F24 quasi contestualmente: entro la fine del mese se la commercializzazione è avvenuta nei primi 15 giorni oppure entro i 15 giorni del mese successivo se la vendita è avvenuta nella seconda parte del mese precedente.

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