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Rottamazione cartelle Equitalia: le istruzioni per la “Fase 2”

L’agenzia di riscossione sta inviando migliaia di comunicazioni ai contribuenti che hanno aderito alla procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali – Ecco cosa contengono e come pagare.

Inizia la fase due della rottamazione delle cartelle Equitalia. L’agenzia di riscossione, che dal primo luglio sarà inglobata nell’Agenzia delle Entrate, sta inviando le comunicazioni con cui risponde alle migliaia di contribuenti che hanno aderito alla procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali (la cosiddetta “definizione agevolata”), partita a novembre 2016 e conclusa il 21 aprile scorso.

Le lettere stanno arrivando per posta raccomandata o via pec a chi ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al momento della richiesta di rottamazione delle cartelle Equitalia. Per aiutare i contribuenti e ridurre al minimo gli errori, la società ha pubblicato sul proprio sito una pagina informativa che contiene anche alcune novità.

“COMUNICAZIONE SOMME DOVUTE”

È questa la dicitura riportata sulla comunicazione con cui Equitalia spiega ai contribuenti se le loro richieste di rottamazione delle cartelle esattoriali sono state accolte o respinte. Nel testo sono indicati anche eventuali debiti che per legge non sono ammessi alla procedura di rottamazione, gli importi da pagare e la data entro cui effettuare il pagamento.

La comunicazione contiene anche il modulo per l’addebito sul conto corrente o i bollettini di pagamento, in numero variabile a seconda della modalità scelta dal contribuente (da una a un massimo di 5 rate) al momento della compilazione del modulo di richiesta. Dal 16 giugno si potrà trovare una copia di queste comunicazioni anche nell’area riservata del sito di Equitalia.

La società ha predisposto 5 comunicazioni per differenti tipologie di casi:

1) AT – Accoglimento totale della richiesta. Riguarda coloro che hanno un importo da pagare per i debiti rottamabili e non hanno invece nulla da pagare per eventuali debiti non rottamabili.

2) AP – Accoglimento parziale. Riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti rottamabili, ma anche debiti non rottamabili.

3) AD. Per coloro che non devono pagare nulla né per i debiti rottamabili né per eventuali debiti non rottamabili.

4) AX. Per i contribuenti che hanno debiti rottamabili su cui non devono pagare nulla, ma anche un debito residuo da pagare per debiti non rottamabili.

5) RI. Riguarda le adesioni alla rottamazione che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono rottamabili e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.

PROSPETTO DI SINTESI

Ogni comunicazione contiene un prospetto con una serie di informazioni:

– l’elenco delle cartelle esattoriali e l’indicazione dettagliata del totale del debito residuo (sia rottamabile, sia escluso dalla rottamazione);

– il debito residuo oggetto di rottamazione;

– l’importo da pagare per la rottamazione della cartella esattoriale;

– il debito residuo escluso dalla rottamazione (in questo caso è riportato nella comunicazione un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” e i motivi per cui sono stati esclusi).

COME PAGARE

È possibile effettuare il pagamento con diverse modalità:

– presso la propria banca;

– agli sportelli bancomat degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL;

– via internet banking;

– tramite addebito diretto su conto corrente (la richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata: ad esempio, per la scadenza rata del 31 luglio 2017, il servizio andrà richiesto entro l’11 luglio);

– agli uffici postali;

– nei tabaccai aderenti a ITB;

– tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;

sul portale Equitalia e con l’App Equiclick;

– tramite la piattaforma PagoPa;

– direttamente agli sportelli di Equitalia.

ATTENZIONE AI PAGAMENTI

Con il pagamento della prima rata della rottamazione delle cartelle Equitalia saranno revocati per legge eventuali piani di rateizzazione precedenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima (o dell’unica) rata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la rottamazione non produce effetti e non è possibile ottenere nuove rateizzazioni salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Potranno invece essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in vigore alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà invece più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni, in quanto già revocata al pagamento della prima rata.

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