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Riforma fiscale: le proposte su Irpef, Iva e Irap

Ecco le indicazioni delle commissioni Finanze di Camera e Senato riforma fiscale: dall’Irpef all’Iva passando per Irap, Ires, Iri e redditi finanziari

Riforma fiscale: le proposte su Irpef, Iva e Irap

Riforma fiscale: tra le misure allo studio ci sono l’abbassamento dell’aliquota di prelievo fiscale per i redditi tra i 28mila e 55mila euro, l’abolizione dell’Irap, la revisione del regime forfettario per i lavoratori autonomi e interventi sui redditi d’impresa. Dalle commissioni Finanze della Camera e del Senato arrivano precise indicazioni sulla riforma dell’imposta sulle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, a conclusione di un nutrito ciclo di audizioni e con l’approvazione di un documento d’indirizzo per il governo.

Premesso che è “opportuno mantenere il reddito individuale come unità impositiva dell’imposta personale sui redditi”, il documento puntualizza però che “la struttura dell’IRPEF vada sostanzialmente ridefinita” attraverso due interventi:

  1. l’abbassamento dell’aliquota media effettiva, con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito 28.000-55.000;
  2. la modifica della dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando le discontinuità più brusche.

Quanto poi alle spese fiscali relative al consumo di particolari beni o servizi, si ritiene indispensabile una riduzione del loro numero e una semplificazione del sistema.

RIFORMA FISCALE: ADDIZIONALI LOCALI

Si suggerisce una trasformazione degli gli strumenti tributari locali in sovraimposte – aventi quindi come base imponibile il debito di imposta erariale, e non la stessa base imponibile Irpef – la cui manovrabilità all’interno di un range predefinito rimarrebbe in capo all’ente territoriale.

RIFORMA FISCALE: LAVORO AUTONOMO

Poiché “l’attuale regime forfettario presenta alcune criticità” dovute al fatto che in caso di superamento della soglia massima dei ricavi e compensi annuali per l’accesso e il mantenimento del regime agevolato il contribuente transita bruscamente, per l’anno successivo, al regime ordinario IRPEF, “con aggravio significativo in termini, sia di tassazione, sia di maggiori adempimenti”, le commissioni suggeriscono l’introduzione di un regime transitorio che accompagni il contribuente verso la transizione al regime ordinario di tassazione IRPEF. In particolare per il caso in cui il contribuente, in un determinato periodo di imposta, consegua un ammontare di ricavi o compensi superiore all’attuale soglia di 65.000 euro ma inferiore a un tetto opportunamente individuato, l’introduzione di un regime opzionale – con scelta irrevocabile da parte del soggetto passivo di imposta – per la continuazione del regime forfettario nei due periodi di imposta successivi.

Quanto al versamento delle imposte, la commissione propone la rateizzazione, con il versamento del saldo e del primo acconto in sei rate mensili di uguale importo da luglio a dicembre dello stesso anno; inoltre, il versamento del secondo acconto o in un’unica soluzione entro il 31 gennaio dell’anno seguente o in sei rate mensili di pari importo da gennaio a giugno dell’anno seguente. I versamenti avverrebbero ovviamente senza l’applicazione di alcuna sanzione e/o interesse.

RIFORMA FISCALE: IRI

Veniamo al reddito d’impresa. Si propone la re-introduzione del regime opzionale IRI (introdotto dall’articolo 1, comma 1063, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, manovra 2018, successivamente abrogato senza essere mai applicata) che comporta per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria la possibilità di optare per l’applicazione di un’aliquota proporzionale a condizione che l’utile prodotto sia re-investito in azienda, ferma restando la possibilità di dedurre dal reddito di impresa le somme prelevate dai soci per la distribuzione, a sua volta tassata ordinariamente in Irpef.

RIFORMA FISCALE: REDDITI FINANZIARI

Nel nostro ordinamento vige una distinzione tra redditi “da capitale” e redditi “diversi di natura finanziaria” che – rileva il documento – “non ha sostanziali motivazioni economiche legate alla diversa natura”. Mentre i redditi da capitale sono tassati al lordo (sia delle spese sia delle minusvalenze), i redditi diversi di natura finanziaria sono tassati al netto di entrambe le componenti (le minusvalenze eccedenti sono deducibili dalle plusvalenze entro i quattro periodi di imposta successivi a quello di realizzo). Questa situazione “genera notevoli distorsioni che pregiudicano l’efficienza del mercato dei capitali e non sono coerenti con un’impostazione pro-crescita”. Da qui la proposta per l’accorpamento delle categorie “redditi da capitale” e “redditi diversi” in un’unica categoria denominata “redditi finanziari”, prevedendo contestualmente gli opportuni presidi per evitare elusioni attraverso la realizzazione strumentale di minusvalenze.

RIFORMA FISCALE: IRAP

Nell’ottica di una semplificazione del sistema tributario, e all’interno di un complessivo quadro di riforma in cui valutare gli aspetti di redistribuzione del carico fiscale, si concorda sulla necessità di una riforma che porti al superamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive mediante un riassorbimento del gettito Irap nei tributi attualmente esistenti.

RIFORMA FISCALE: IRES

Sui redditi delle società si suggerisce di intervenire su tre tipologie di incentivi:

  • gli incentivi a comportamenti in linea con la transizione ecologica;
  • gli incentivi alle aggregazioni di realtà imprenditoriali di dimensioni minori;
  • gli incentivi al re-investimento dell’utile in investimenti atti a migliorare la produttività a livello di azienda, nonché alle politiche aziendali tese alla creazione di posti di lavoro aggiuntivi.

Gli incentivi di cui sopra possono prendere la forma, alternativamente, di una riduzione dell’aliquota applicata o della base imponibile, e dovrebbero riassumere le altre tipologie di incentivo attualmente presenti, al fine di ottenere un quadro chiaro e semplificato. E al fine anche di consentire un beneficio più immediato per l’impresa le commissioni ritengono sia utile considerare l’introduzione del meccanismo cosiddetto “carry back”, in virtù del quale consentire la deducibilità delle perdite maturate in un determinato esercizio non solo dagli esercizi successivi ma anche dall’esercizio immediatamente precedente. Il documento raccomanda poi di estendere la platea dei contribuenti che possono accedere al regime di “adempimento cooperativo” (cooperative compliance) alle società con fatturato non inferiore ad un miliardo di euro.

RIFORMA FISCALE: IVA

Infine, le Commissioni ritengono opportuno che l’annunciato disegno di legge in materia fiscale contenga una specifica delega al Governo per la ridefinizione della disciplina Iva ai fini di una sua opportuna semplificazione e di possibile riduzione dell’aliquota ordinaria attualmente applicata.

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