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Riapertura dal 18 maggio e spostamenti tra Regioni e Stati Ue dal 3 giugno

Non servirà più l’autocertificazione e, potremo muoverci in tutto il territorio regionale – In bar e ristoranti basterà un metro di distanza tra le persone – Dal 3 giugno spostamenti anche fuori regione e riapertura delle frontiere nella Ue – Il 25 maggio tocca a piscine e palestre, a metà giugno teatri e cinema.

Riapertura dal 18 maggio e spostamenti tra Regioni e Stati Ue dal 3 giugno

Arriva la Fase 3, o se preferite la Fase 2 bis. Lunedì 18 maggio, dopo la parziale riapertura del 4 maggio, è la nuova data da segnare in rosso nel graduale e laborioso processo di ritorno alla normalità. Una piena normalità non ci sarà nemmeno stavolta, inutile illudersi, ma nel decreto del governo non mancano importanti novità: intanto, come è noto, riaprono negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e centri massaggi e ci sarà la possibilità per i cittadini di andare nelle seconde case.

Anzi, di più: il Governo nel decreto che ha validità dal 18 maggio al 31 luglio, ha deciso che tutti gli spostamenti all’interno del territorio regionale (e dunque non solo per raggiungere le seconde case o per i “vecchi” motivi di necessità, urgenza e salute, indicati nelle varie autocertificazioni) non saranno soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate da specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica. E ovviamente con l’assoluto divieto che permane per i soggetti sottoposti a quarantena perché positivi al virus.

“Fino al 2 giugno – recita il comma 2 dell’articolo 1 – sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Solo dal 3 giugno dunque, dopo il ponte del 2, sarà possibile muoversi anche tra una Regione e l’altra, salvo diverse disposizioni legate al rischio epidemiologico in determinate aree. E dal 3 giugno si riaprono anche le frontiere tra gli Stati dell’Unione europea.

Per ora comunque è certo che seguendo le regole si può ripartire, ma il decreto prevede anche che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitoreranno con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. E se ci saranno nuovi rischi, lo stesso Governo potrà di nuovo bloccare tutto.

Per quanto riguarda le aperture degli esercizi commerciali potranno esserci differenze tra Regione e Regione, purché i protocolli locali siano coerenti con le linee guida imposte a livello nazionale. Per quanto riguarda bar e ristoranti, ad esempio, l’hanno spuntata le regioni che chiedevano maggiore flessibilità sulla distanza di sicurezza tra i tavoli: alla fine basterà un metro di distanza tra le persone (con un massimo di 6 a tavolo) e lo stesso dovrebbe valere, in prospettiva estate, per gli ombrelloni e i lettini negli stabilimenti balneari (alcune regioni come la Liguria si stanno già portando avanti).

Nella conferenza stampa di sabato sera il premier Giuseppe Conte ha poi annunciato due nuove date di riaperture: il 25 maggio tocca a piscine e palestre (seguendo ovviamente i protocolli di sicurezza), il 15 giugno a teatri e cinema. “E’ un rischio calcolato – ha detto il premier -, non possiamo aspettare il vaccino“.

Quanto a controlli e sanzioni, salvo che non si incorra in un reato, le violazioni del nuovo decreto saranno anche in questo caso punite con sanzioni amministrative (sempre multe tra i 400 e i 3.000 euro). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

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