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Pensioni Inps: nessun ritardo, seguita la legge

L’Istituto di previdenza risponde alle critiche dopo il pagamento delle pensioni il 4 gennaio anziché il 2. E spiega punto per punto cosa prevede la normativa italiana e europea: “Inps, banche e Poste non traggono alcun vantaggio” dalla variazione delle date di pagamento. Polemiche pretestuose

Pensioni Inps: nessun ritardo, seguita la legge

L’Inps scende in campo e risponde alle critiche sul ritardo del pagamento delle pensioni, avvenuto il 4 gennaio.

“L’Inps ha diramato il 24 dicembre – precisa l’Istituto – il comunicato stampa con il quale ha reso nota la data di pagamento della rata di pensione del mese di gennaio 2016. Lo stesso comunicato è stato contestualmente pubblicato sul sito Istituzionale. L’Inps ha pagato le pensioni il secondo giorno bancabile del mese di gennaio – che è il 4 gennaio per Poste Italiane ed il 5 gennaio per le banche – come previsto da una legge dello Stato (l’articolo 6, comma 1, della legge n. 109 del 2015).”

L’Inps, le banche e Poste italiane – prosegue il comunicato diffuso oggi – non traggono alcun vantaggio dall’anticipo o dal posticipo delle date di pagamento delle pensioni. Le somme necessarie per il pagamento delle pensioni, infatti,  transitano dai conti di  tesoreria ai pensionati nello stesso giorno fissato dalla legge per il pagamento delle pensioni, senza che vi sia alcuna giacenza sui conti correnti dell’Istituto, mentre i flussi informativi per l’effettuazione dei pagamenti sono inviati dall’Istituto a Poste Italiane ed alle banche con circa 10 giorni di anticipo rispetto alla data del pagamento: nessuna influenza sugli accrediti, pertanto, è esercitata dal ponte festivo di inizio anno”.

 “Non è possibile anticipare il pagamento all’ultimo giorno del mese precedente – aggiunge ancora l’Inps –  in quanto le pensioni, a differenza degli stipendi, sono già pagate in anticipo: il pagamento effettuato il 4 e il 5 gennaio è, infatti, relativo alle pensioni di gennaio 2016″.

 “Si ricorda, infine, – conclude il comunicato – che l’art. 6 della legge 17 luglio 2015, n. 109, che ha permesso di effettuare i pagamenti di tutte le pensioni il primo giorno bancabile di ogni mese, ivi comprese quelle dei dipendenti pubblici e dei pensionati Enpals che fino a giugno 2015 erano pagate infra mese,  ha inoltre previsto, anche in relazione alle nuove normative sui pagamenti nell’area euro, che il pagamento delle pensioni, a partire dal 2017, avvenga il secondo giorno bancabile del mese, come avvenuto nel corrente mese di gennaio e non più il primo come avverrà per i restanti mesi del 2016 con eccezione di maggio, ottobre e novembre”. 

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