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Mutui immobiliari, OAM: dal 25 novembre poteri di controllo verso gli intermediari europei

OAM (l’organismo agenti e mediatori) potrà esercitare i poteri di controllo e sanzionatori dell’organismo nei confronti degli intermediari del credito europei che operano in Italia nel settore dei mutui immobiliari.

Mutui immobiliari, OAM: dal 25 novembre poteri di controllo verso gli intermediari europei

Dal 25 novembre, l’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) avrà poteri di controllo e sanzionatori nei confronti degli intermediari del credito dell’Unione Europea che operano in Italia nel settore dei mutui immobiliari iscritti nell’Elenco dedicato, per tutelare i consumatori e presidiare la trasparenza e la competitività del mercato.
I soggetti iscritti al registro speciale, operativo dal 22 febbraio, sono attualmente 16.

Vigilanza a tutela dei consumatori

L’OAM, a seguito del D.M. 13 settembre 2022, n. 172 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrà vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico Bancario a tutela dei consumatori.

I controlli avverranno a distanza, con la richiesta di informazioni e documenti, attraverso audizioni personali degli intermediari del credito e dei loro dipendenti e collaboratori, e con accertamenti ispettivi presso le succursali, da svolgere, però dopo avere informato l’Autorità competente dello Stato membro d’origine. Le attività di controllo saranno svolte sulla base di un programma periodico o tramite segnalazioni e esposti.

L’OAM, in caso di comportamenti contrari alle norme sulla trasparenza e sulla correttezza delle informazioni, interverrà chiedendo all’intermediario di porre fine alla violazione entro un termine non inferiore a 30 giorni. In caso di mancato ottemperamento, l’Organismo, previa informativa all’autorità competente dello Stato membro di origine, potrà usare ( in base alla gravità) tutti gli strumenti sanzionatori a sua disposizione: richiamo scritto, sanzione pecuniaria, sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo da 10 giorni a un anno, fino alla cancellazione dall’Elenco. Prevista, prima dell’avvio della procedura sanzionatoria, la possibilità di un provvedimento di sospensione cautelare per un periodo massimo di otto mesi.

Le iniziative dovranno essere comunicate tempestivamente alla Commissione UE.

Per quanto riguarda gli intermediari del credito che operano in regime di libera prestazione dei servizi e che violino la normativa sulla trasparenza, l’OAM potrà informare l’Autorità del Paese d’origine.

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