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Docenti e forze dell’ordine: dal 15 dicembre l’obbligo vaccinale

Da mercoledì stretta sulle forze dell’ordine e sui docenti non vaccinati – Ecco regole e sanzioni

Docenti e forze dell’ordine: dal 15 dicembre l’obbligo vaccinale

Da mercoledì 15 dicembre, per docenti e personale scolastico da un lato e per forze dell’ordine, di sicurezza, di difesa e di pubblico soccorso dall’altro, scatta e l’obbligo vaccinale previsto dal decreto anti-Covid varato dal Governo, lo stesso provvedimento che ha dato il via libera al super green pass. Il 14 dicembre, il ministero dell’Interno e quello dell’Istruzione hanno diffuso le circolari contenenti le regole da rispettare. Chi non adempie all’obbligo è soggetto a multe molto elevate.

L’OBBLIGO VACCINALE PER LE FORZE DELL’ORDINE

L’obbligo vaccinale in vigore dal 15 dicembre riguarda non solo il ciclo vaccinale primario, ma anche “la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del ministero della Salute”. Parlando in parole povere, chi ha ricevuto le prime due dosi di vaccino da oltre cinque mesi, deve avere anche la terza dose o booster. 

L’obbligo si applica a tutto il personale, compresi gli assenti dal servizio. I lavoratori dovranno “produrre al responsabile della propria struttura la documentazione attestante l’adempimento”. 

SANZIONI E MULTE

Se l’amministrazione competente non riceverà la documentazione che attesta l’avvenuta vaccinazione dovrà invitare il lavoratore o la lavoratrice “senza indugio”, a consegnare entro 5 giorni tutto il materiale richiesto. In caso di inadempienza, per le forze dell’ordine scatterà non solo la sospensione del servizio senza alcun compenso, ma anche il ritiro temporaneo della “tessera di riconoscimento, della placca, dell’arma in dotazione e delle manette”.

Chi lavora senza vaccino è punibile con una multa compresa tra 600 e 1.500 euro, mentre chi non controlla è soggetto a una sanzione da 400 a 1.000 euro. 

L’OBBLIGO VACCINALE PER DOCENTI E ATA

Regole simili anche per i lavoratori delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. 

Anche il personale scolastico dovrà dunque dimostrare di aver effettuato la vaccinazione o aver prenotato il vaccino nei successivi 20 giorni all’entrata in vigore dell’obbligo. Come previsto per le forze dell’ordine, chi ha completato il ciclo vaccinale primario da più di cinque mesi deve produrre la documentazione che attesta l’avvenuta somministrazione della terza dose. 

I controlli dovranno essere effettuati dal dirigente scolastico o da un suo delegato che avranno a disposizione “un nuovo strumento” per effettuare le verifiche necessarie.  “In particolare, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) è stata introdotta una nuova funzionalità a cui le scuole possono accedere che, affiancandosi alla piattaforma già attivata a settembre per il controllo del green pass, consente ai dirigenti scolastici di verificare – mediante un’interazione tra il Sistema Informativo dell’Istruzione e la Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate – lo stato vaccinale del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica”, spiega il ministero dell’Istruzione. È previsto anche un sistema di alert che consentirà di conoscere automaticamente i mutamenti dello stato di vaccinazione del personale.

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