Condividi

Decreto Imu-Bankitalia, via libera dal Senato

Il provvedimento è stato approvato con 142 voti favorevoli, 94 voti contrari e 2 astenuti e ora passa alla Camera in seconda lettura.

Decreto Imu-Bankitalia, via libera dal Senato

Via libera dall’Aula del Senato al decreto Imu-Bankitalia con 142 voti favorevoli, 94 voti contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, che è stato modificato a Palazzo Madama, passa ora all’esame della Camera in seconda lettura.

Oltre alla cancellazione della seconda rata Imu (fatta salva la “mini-Imu”, che si dovrà pagare entro il 24 gennaio), tra le novità relative alla rivalutazione delle quote di Bankitalia, approvato l’allungamento da 24 a 36 mesi del periodo per adeguare le quote di partecipazione alle nuove regole; l’aumento da 20mila a 25mila euro delle quote nominative di partecipazione; le garanzia della italianità e la riduzione del tetto della quota di capitale detenibile dal 5% al 3%.

In particolare, sulla italianità dei quotisti, l’emendamento prevede che le quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia possono appartenere solo a “banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia”, “imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia”, “enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione” di diritto italiano.

Sempre all’articolo 4 è stato approvato un altro emendamento della Commissione il quale prevede che, “ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti”.

Via libera anche al “diritto di veto” da parte del Consiglio superiore sui nuovi soci. Il decreto abroga la clausola di gradimento ma, su input della commissione Finanze, prevede che il Consiglio superiore verifichi (oltre il rispetto dei limiti partecipativi) anche la “ricorrenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti e alla compagine sociale dei soggetti acquirenti, con riferimento ai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Ove tali requisiti non fossero soddisfatti, il Consiglio annulla la cessione delle quote”.

Commenta