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Congedi parentali per Covid-19: ecco come funzionano

Il decreto legge del 13 marzo scorso disciplina una problematica di grande attualità in periodi di pandemia che riguarda i congedi parentali per le famiglie che hanno figli minori affetti da Covid

Congedi parentali per Covid-19: ecco come funzionano

Il Decreto Legge del 13 marzo 2021 n. 30 contenente “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” prevede all’art. 2, commi 2 e 3, un nuovo congedo parentale, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui la didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.

Sull ‘argomento l’INPS fornisce le prime indicazioni con un proprio messaggio del 25 marzo, n. 1276.

SOGGETTI DESTINATARI

Il congedo spetta, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (smart working), ai lavoratori dipendenti per i figli conviventi di età inferiore a 14 anni, e ai genitori di figli con disabilità grave, ai sensi della legge 104/92, iscritti alle scuole di ogni ordine e grado.

I genitori con figli conviventi minori di 14 anni senza disabilità grave possono fruire del congedo alternativamente tra loro, vale a dire non nelle stesse giornate.

DOMANDA DEL CONGEDO

I lavoratori dipendenti del settore privato devono presentare la domanda del nuovo congedo all’Inps (in attesa della nuova procedura telematica anche per il tramite del proprio datore di lavoro e successiva regolarizzazione), mentre i lavoratori dipendenti pubblici dovranno presentare la domanda alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o di indennità, e senza riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro; in questo  caso, la domanda di astensione dal lavoro deve essere presentata ai soli datori di lavoro, e non all’Inps.

REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO

Per potere fruire del congedo indennizzato al 50% devono essere presenti  i seguenti requisiti :

  1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere e

deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;

  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di 14 anni, fatti salvi i casi di figli con disabilità grave:
  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione dello stesso, non necessariamente per i figli con disabilità grave;
  • deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
    • l’infezione da Covid-19;
      • la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio;
      • la sospensione dell’attività didattica in presenza:
      • la chiusura del centro assistenziale diurno (nei casi previsti).

DURATA DEL CONGEDO

Il nuovo congedo per i genitori può essere fruito per periodi coincidenti, in tutto o in parte, con quelli di infezione da Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, nell’arco temporale dal 13 marzo, data di entrata in vigore del decreto, e il 30 giugno 2021.

Gli eventuali periodi totali o parziali di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio e fino al 12 marzo scorsi potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena l’INPS avrà adeguato la relativa procedura informatica.

SOMME STANZIATE

Pertali periodi di astensione è stanziato un limite complessivo di spesa di 282,8 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di erogare ai lavoratori interessati una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, con copertura della contribuzione figurativa.

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