Condividi

Compro oro, le prime 126 iscrizioni al Registro

C’è tempo fino al due ottobre per presentare l’iscrizione al Registro dei Compro oro da parte degli operatori del settore, affinché possano continuare a svolgere legalmente la propria attività. Intanto oggi, l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori ha deliberato le prime 126 iscrizioni

Compro oro,  le prime 126 iscrizioni al Registro

Sono state deliberate oggi dall’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi le prime 126 iscrizioni al Registro dei Compro oro. Ancora dodici giorni per gli operatori del settore per completare la procedura e poter procedere legalmente allo svolgimento della propria attività.

In una nota, l’OAM ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al due ottobre e che dal giorno seguente coloro che non hanno presentato la domanda saranno tenuti obbligatoriamente a sospendere la propria attività e potranno riprenderla solo dopo aver presentato istanza di iscrizione nel Registro e a seguito della pronuncia di accoglimento da parte dell’OAM stessa.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate esclusivamente per via telematica e dovranno contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e attivo; una firma digitale intestata al richiedente l’iscrizione e un suo documento di riconoscimento in corso di validità. Per le società l’iscrizione dovrà essere presentata dal legale rappresentante. Va inoltre allegata l’attestazione, rilasciata dalla Questura territorialmente competente, del possesso e perdurante validità della licenza: non è dunque sufficiente allegare la copia della licenza. La domanda dovrà inoltre essere corredata dalla copia del pagamento del contributo di iscrizione (secondo la Circolare OAM 30/18) e della tassa di concessione governativa, pari a 168 euro, da versare all’Agenzia delle Entrate.

Una volta ricevuta la domanda l’OAM ha 30 giorni di tempo per deliberare o negare l’iscrizione, per mancanza dei requisiti richiesti. È previsto che questo termine possa essere sospeso una sola volta, per la durata massima di 15 giorni, qualora l’Organismo necessiti di ulteriore documentazione o informazioni. La richiesta di integrazione verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata degli interessati, che avranno 15 giorni di tempo per rispondere. Trascorso tale periodo, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere e, in caso di mancato adempimento da parte degli utenti alla richiesta dell’Organismo, la domanda verrà respinta.

Commenta