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Clausole vessatorie, Antitrust obbliga Google a trasparenza

In questi giorni sulla home page del motore di ricerca compare una notifica resa obbligatoria dall’Autorità per tutelare i consumatori che utilizzano l’archiviazione di Google Drive

Clausole vessatorie, Antitrust obbliga Google a trasparenza

Se in questi giorni state ricevendo una notifica sulla pagina del motore di ricerca di Google, sappiate che non è un’iniziativa di trasparenza del colosso Usa, ma un obbligo imposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in base al provvedimento CV194 emesso in merito a indagini svolte sul servizio di archiviazione online Google Drive. A fine 2020 infatti l’Antitrust italiano ha aperto un’istruttoria nei confronti dei servizi di archiviazione Google Drive, Apple iCloud e Dropbox per scoprire se le condizioni contrattuali imposte agli utenti contenessero clausole vessatorie.

Le clausole in questione vedono le aziende declinare parecchie responsabilità sull’erogazione dei servizi offerti: tutte e tre si riservano, in alcuni casi specifici, il diritto di sospendere, interrompere e modificare l’offerta dei loro spazi di archiviazione in cloud senza dover garantire l’integrità dei file stoccati sui loro server. Il lavoro dell’Antitrust era quindi volto a scoprire se queste condizioni costituissero uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi nei confronti del consumatore. E la risposta è stata sì: le offerte dei tre servizi garantivano a questi ultimi eccessive libertà, tra le quali a vario titolo quella di modificare unilaterlamente alcune condizioni contrattuali e un esonero di responsabilità in caso di perdita dei dati archiviati. Il tutto, spesso, in lingua inglese, rendendo difficile la piena comprensione per un utente medio.

A tutela di tutti, l’Autorità non ha in questo caso deciso sanzioni, ma ha appunto imposto a Google di informare i naviganti di queste clausole vessatorie nei passaggi relativi a Responsabilità contrattuale, Sospensione o interruzione dell’accesso ai servizi Google e Modifiche ai termini. Ecco l’estratto del provvedimento CV194: “La società Google Ireland Ltd. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell’articolo 37-bis del Codice del Consumo e dell’articolo 23, comma 8, del Regolamento, secondo le seguenti modalità: 1) il testo dell’estratto del provvedimento è quello riportato nell’allegato al presente provvedimento; 2) il testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per venti giorni consecutivi sulla home page del sito Internet Google, versione italiana, con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell’adozione del presente provvedimento”.

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