Condividi

Accordi preventivi per imprese internazionali: la guida delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento con le istruzioni per accedere alla procedura per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali.

Chi ha un’impresa che lavora all’estero può stipulare accordi preventivi con il Fisco italiano per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento con le istruzioni per accedere alla procedura, introdotta dal Dlgs Internazionalizzazione. Le indicazioni del Fisco si applicano anche ai procedimenti già avviati e non conclusi.

QUALI IMPRESE POSSONO PARTECIPARE

Possono stipulare gli accordi preventivi le imprese con attività internazionale. L’Agenzia delle Entrate pubblica il seguente elenco:

1) le imprese residenti in Italia qualificabili come tali secondo la normativa in materia di imposte sui redditi e che, in alternativa o congiuntamente:

– si trovino in una o più delle condizioni contenute nel comma 7 dell’articolo 110 del Tuir rispetto a società non residenti;

– abbiano il patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti oppure partecipino al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;

– abbiano corrisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali;

– esercitino la propria attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato;

– si trovino nelle condizioni indicate agli articoli 166 o 166bis del Tuir (trasferimento all’estero della residenza).?

2) Le imprese non residenti che esercitano o abbiano intenzione di esercitare la propria attività nel territorio dello Stato attraverso un’organizzazione stabile.

LE OPERAZIONI AL CENTRO DEGLI ACCORDI PREVENTIVI

E’ possibile sottoscrivere accordi preventivi solo in riferimento ad alcune operazioni particolari. Fra queste, il regime del transfer pricing (ovvero il procedimento per determinare il prezzo nel trasferimento della proprietà di beni o servizi fra le società di uno stesso gruppo), l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali e la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza.

In particolare, “le imprese possono accedere agli accordi – spiega il Fisco – per stabilire in anticipo la definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo con società residenti all’estero (articolo 110, comma 7 del Tuir) e per definire l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti gli utili attribuiti alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente oppure alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente”.

Il secondo ambito riguarda “l’erogazione a soggetti non residenti o la percezione da soggetti non residenti di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali – prosegue l’Agenzia –. Gli accordi possono avere inoltre ad oggetto la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza e la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato”.

COME STIPULARE GLI ACCORDI PREVENTIVI

Per accedere alla procedura bisogna fare domanda all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate, sezione di Roma (Via Cristoforo Colombo 426) o di Milano (Via Manin 25). L’istanza può essere presentata all’una o all’altra struttura, deve essere redatta in carta libera e inoltrata via raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta all’Ufficio. A seconda del tipo di domanda presentata, il provvedimento delle Entrate specifica tutti i dati che le imprese devono indicare nell’istanza (vedi i paragrafi dal 2.3 al 2.8).

Commenta