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730 senza sostituto d’imposta: la scadenza è il 30 giugno

Il versamento riguarda le imposte sui redditi e contributi a saldo del 2016 e in acconto per il 2017 – Chi rinvia il pagamento del saldo e si mette in regola entro il 31 luglio deve aggiungere una maggiorazione dello 0,40%.

730 senza sostituto d’imposta: la scadenza è il 30 giugno

Prima scadenza per la dichiarazione dei redditi 2017. I contribuenti senza sostituto d’imposta (ossia quelli che non hanno un datore di lavoro e non sono pensionati) hanno tempo fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 30 giugno, per presentare il 730 o il modello Redditi. Il versamento riguarda le imposte sui redditi e contributi a saldo del 2016 e in acconto per il 2017.

LA SCADENZA NON È TASSATIVA

Il termine però non è tassativo: i contribuenti privi di sostituto d’imposta (che siano titolari o meno di partita Iva) possono scegliere di pagare il saldo entro il 31 luglio, ma in questo caso dovranno aggiungere una maggiorazione dello 0,40%.

COME SI PRESENTA IL 730 SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA

Quando manca il sostituto d’imposta, il contribuente deve presentare il 730 barrando la casella «Mod. 730 dipendenti senza sostituto». Se dalla dichiarazione emerge un debito, il contribuente può rivolgersi a un Caf o a un commercialista per trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Oppure, se vuole utilizzare il 730 precompilato con il suo pin personale, può pagare con F24 via internet (utilizzando i servizi online delle Entrate, delle banche convenzionate o delle Poste) oppure tramite qualsiasi sportello di istituti di credito, uffici postali o agenti della riscossione. È prevista la possibilità di rateizzare gli importi dovuti in un massimo di sei rate con scadenza alla fine di ogni mese.

IL 30 GIUGNO ANCHE LA SCADENZA PER IL SALDO IVA ANNUALE

Inoltre, è slittata a oggi, 30 giugno, anche il termine per il versamento del saldo Iva annuale, in scadenza il 16 marzo. Anche in questo caso la somma da pagare deve essere integrata da una maggiorazione, ma stavolta si tratta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo.

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