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Voucher e email obbligatoria: la guida pratica del ministero

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni pratiche su come adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione preventiva – Bisognerà inviare una email alla Direzione del Lavoro, ma attenzione: chi sbaglia rischia multe salate

Voucher e email obbligatoria: la guida pratica del ministero

Voucher, istruzioni per l’uso. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) ha fornito con la sua prima circolare le indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione preventiva a carico degli imprenditori e dei professionisti che utilizzano il lavoro accessorio.

Per prima cosa, la circolare ricorda che la nuova comunicazione preventiva non fa venire meno l’obbligo per il committente di presentare la dichiarazione d’inizio attività all’Inps nel momento in cui si attiva il rapporto.

Inoltre, “il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro – scrive l’Inl – inviare una email alla competente Direzione del Lavoro agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente”, che vengono elencati nel testo integrale della circolare.

Si consiglia di conservare copia delle email trasmesse per poter dimostrare di essere in regola. La violazione dell’obbligo di comunicazione, infatti, comporta una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Chi inoltre mancherà anche di inviare la comunicazione di inizio attività all’Inps riceverà la maxisanzione per lavoro nero, che vale da un minimo di 1.500 a un massimo di 36mila euro per ciascun dipendente.

Le email alla Direzione del Lavoro “dovranno essere prive di qualsiasi allegato – prosegue il testo – e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio”. Questi ultimi dovranno rispettare i seguenti schemi:

– Per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) il giorno di inizio della prestazione;
4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.

– Per gli imprenditori agricoli
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Quanto ai dati del committente, “si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale – continua l’Inl –, che andranno riportati anche nell’oggetto della email”. Dovranno essere comunicate anche “eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse”, non oltre i 60 minuti prima della attività a cui si riferiscono.

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