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Supporto formazione e lavoro: a chi spetta, come funziona e come fare domanda per la misura che sostituisce il Rdc

Da venerdì 1° settembre sarà attiva la piattaforma per richiedere i 350 euro mensili del Supporto alla formazione e lavoro, la nuova misura che sostituisce il Reddito di cittadinanza. Ecco cosa c’è da sapere

Supporto formazione e lavoro: a chi spetta, come funziona e come fare domanda per la misura che sostituisce il Rdc

Dal 1° settembre si potrà presentare la domanda per il Supporto formazione e lavoro (Sfl), uno degli strumenti che il decreto lavoro ha introdotto in sostituzione del Reddito di Cittadinanza. Mentre il secondo, l’Assegno di inclusione (Adi), partirà dal 2024, con requisiti e importi simili a quelli del Rdc ma molto più stringenti. Ma vediamo nel dettaglio cos’è il Supporto per la formazione e il lavoro e come fare domanda.

Cosa è il Supporto per la formazione e il lavoro?

Con una circolare, l’Inps ha fornito tutti i dettagli in merito alle modalità di accesso e di fruizione dell’indennità di 350 euro prevista per la partecipazione alle attività. La nuova misura è “finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro”. Nelle misure – si precisa – rientrano il Servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. 

A chi spetta?

A differenza del Rdc, il nuovo strumento è riservato ai singoli componenti delle famiglie, di età compresa tra i 18 e i 59 anni (cosiddetti occupabili), con un valore dell’Isee familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui (per il Rdc era 9.360 euro) e che non hanno i requisiti per accedere all’Adi: nuclei familiari in cui non sono presenti minori, ultrasessantenni o persone con disabilità oppure che non sono stati presi in carico dai servizi sociali.  

L’Istituto precisa però che possono accedere anche i componenti dei nuclei che dal 2024 percepiranno l’Assegno di inclusione, se decidono di partecipare ai percorsi di formazione, purché siano esclusi dal calcolo della scala di equivalenza per il conteggio dell’assegno Adi.

I requisiti per il Sfl

La circolare dell’Istituto elenca i requisiti di cittadinanza: italiana o europea o familiare con permesso di soggiorno; soggiornanti Ue di lungo periodo; titolare di protezione internazionale o apolide. Ci sono poi i requisiti reddituali e patrimoniali: Isee familiare, in corso di validità, non sopra i 6mila euro annui; patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione), non oltre i 30mila euro; patrimonio immobiliare inferiore a 6mila euro per i single (si arriva a 10mila euro per nuclei di tre o più componenti, più mille euro ogni minorenne oltre il secondo). Ma anche requisiti sul godimento di beni durevoli (ad esempio, non aver acquistato un auto sopra i 1.600 cc nei tre anni precedenti), la mancata sottoposizione a misure cautelari, il non ritrovarsi in stato di disoccupazione a seguito di dimissioni volontarie (la misura è compatibile con il lavoro, purché il reddito rientri nei valori soglia).

Supporto per la formazione e il lavoro: come si fa domanda?

Per accedere alla misura l’Inps chiede “un preciso impegno a prendere parte alle iniziative di attivazione lavorativa e ad accettare le offerte di lavoro che abbiano le caratteristiche indicate dalla stessa normativa”. Ci sono tre modi per presentare la domanda: 

• direttamente sul sito dell’Inps, accedendo tramite le solite credenziali (Spid, Cns o Cie) nell’apposita sezione dedicata al Sfl attiva dal 1° settembre 2023;

• presso gli Istituti di patronato, a partire dal 1° settembre 2023;

• presso i Caf ma solo a partire dal 1° gennaio 2024.

Il Patto di attivazione digitale

Ma non è finita qui. Una volta che la richiesta è andata a buon fine, è necessario accedere al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) per compilare il Patto di attivazione digitale (Pad), “nel quale, oltre a confermare l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa (la cosiddetta Did) e alla partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, dovrà indicare almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione contattate per ricevere offerte di lavoro adatte al suo profilo professionale”.

Una volta sottoscritto il Pad, il beneficiario “è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata anche attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fine forniti dai beneficiari nell’ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalità organizzative territorialmente adottate dalle regioni”.

Il Patto di servizio personalizzato

Nel patto di servizio personalizzato verrà individuato il percorso da seguire e, attraverso il Siisl, si potranno ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività.

La circolare specifica anche che “le attività di apprendimento devono essere finalizzate al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell’ambito del repertorio nazionale” e devono prevedere “in esito al percorso, il rilascio almeno di una attestazione di trasparenza dei risultati di apprendimento”.

Il pagamento e durata del Supporto formazione e lavoro

Come detto, la partecipazione alle attività formative, di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive, dà diritto a un beneficio economico dal valore di 350 euro mensili. “Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità, mediante bonifico mensile da parte dell’Inps ed è condizionato all’effettiva partecipazione” alle attività di formazione, precisa l’Inps. Il percorso di formazione “viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Siisl”. Il limite è dunque un anno, non rinnovabile, anche se l’attività ha una durata superiore e il pagamento arriva con un bonifico mensile da parte dell’Istituto. Il bonifico è subordinato all’inserimento nel Siisl “dell’effettivo inizio di una delle attività sopra richiamate da parte dei competenti servizi”. 

Inoltre, i 350 euro non sono frazionabili nel mese. L’Inps indica nella circolare anche un esempio di pagamenti:

Obblighi del beneficiario

Ci sono anche obblighi e controlli per scovare i “furbetti”. I beneficiari devono infatti confermare la partecipazione alle attività indicate nel patto personalizzato, anche in via telematica ai servizi competenti, almeno ogni 90 giorni. Altrimenti, il pagamento viene sospeso. Il beneficio decade anche in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro compatibile con criteri dell’Adi (c’erano ad esempio gli 80km di distanza per considerarla “congrua”). A vegliare su eventuali irregolarità l’Inps chiama tutti “i soggetti abilitati” a operare nell’ambito del Siisl: questi: “mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dare luogo alle sanzioni” previste.

I controlli

“I Comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell’Isee con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio”, prosegue la nota. E conclude: “il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche come sopra previste nonché la mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca e alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.

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