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Scontrino elettronico: come cambiano le regole nel 2021

La manovra impone una sanzione pari al 90% dell’imposta per la mancata memorizzazione dello scontrino elettronico, anche se il pagamento non è ancora stato incassato

Scontrino elettronico: come cambiano le regole nel 2021

La Guardia di Finanza ha modificato i controlli sullo scontrino elettronico per adeguarli alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021. Come spiegano le Fiamme Gialle nella circolare n. 2017 del 5 gennaio, gli esercenti dovranno esibire un documento commerciale anche per i corrispettivi non ancora riscossi, cioè anche se ancora non hanno incassato il pagamento.

Dal primo gennaio l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dello scontrino elettronico riguarda tutti i commercianti, a prescindere dal fatturato. Sono invece previste procedure diverse per cessione di beni e prestazione di servizi.

Il principio di fondo è che lo scontrino elettronico deve essere memorizzato e consegnato al cliente – se richiesto – subito dopo la consegna del bene o la fine della prestazione, anche se non hanno ancora ricevuto pagamento.

Nel dettaglio, in caso di cessione di beni senza pagamento immediato, l’esercente deve memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale evidenziando che il corrispettivo non è stato riscosso. Poi, quando incasserà la somma dovuta, non sarà obbligato a emettere un nuovo scontrino elettronico.

In caso invece di prestazione di servizi senza pagamento immediato, l’esercente deve sempre memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’indicazione del corrispettivo non riscosso, ma ha anche un’altra incombenza: al momento del pagamento deve generare un nuovo scontrino elettronico che richiami gli elementi identificativi del precedente.

La legge di Bilancio 2021 prevede una sanzione pari al 90% dell’imposta nel caso in cui i dati dello scontrino elettronico non vengano regolarmente memorizzati o trasmessi.

Dal punto di vista della sanzione non c’è differenza tra scontrini elettronici non memorizzati, memorizzati in ritardo, oppure con dati incompleti o falsi. È prevista comunque un’unica sanzione anche se le due violazioni avvengono in due momenti diversi dell’adempimento.

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