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Saldo Tasi 2015: come si calcola, 3 cose da sapere

Manca appena un mese alla scadenza finale: i contribuenti italiani devono pagare il saldo Tasi 2015 entro il 16 dicembre e in molti Comuni c’è ancora confusione sulle aliquote – Per le prime case sarà l’ultimo versamento – Occhio alla delibera: se è stata approvata dopo il 30 luglio può essere ignorata – Allegato in Pdf l’elenco dei Comuni ritardatari.

Saldo Tasi 2015: come si calcola, 3 cose da sapere

La scadenza si avvicina e porta con sé una domanda: come si calcola il saldo Tasi 2015? La risposta non è semplice, perché, fra delibere approvate in ritardo e sanatorie inefficaci, in molti Comuni regna la confusione su quali aliquote usare. Ormai però il tempo stringe: entro il 16 dicembre gli italiani sono chiamati a pagare la seconda rata della tassa sui servizi indivisibili, comprensiva di eventuale conguaglio sull’acconto di giugno. Ma prima di affrontare gli aspetti più problematici del calcolo, facciamo chiarezza su un dubbio preliminare.

1) CHI DEVE PAGARE IL SALDO TASI 2015?

La risposta è semplice: tutti quelli che hanno pagato la prima rata. Dall’anno prossimo le regole del gioco cambieranno completamente, perché la nuova legge di Stabilità cancella la Tasi sulla prima casa e sulle case prese in affitto come abitazione principale (ovvero gli inquilini non pagheranno più la loro quota di Tasi, a patto di avere la residenza anagrafica nell’immobile affittato e di utilizzarlo come “dimora abituale”). Tuttavia, i cambiamenti entreranno in vigore solo a partire dal 2016, perciò la rata del 16 dicembre andrà versata da tutti come previsto. 

Anche se per l’ultima volta, perciò, rimangono in vigore le vecchie regole: il saldo Tasi 2015 si paga su tutti gli immobili (fabbricati e aree edificabili), ma non sui terreni agricoli (che comprendono anche “gli orticelli”), mentre gli affittuari devono pagare una quota della tassa stabilita dal Comune in un intervallo che può variare fra il 10 e il 30%. Se la delibera comunale non indica nulla, l’inquilino è tenuto a versare il 10% della Tasi. In caso d’inadempienza da parte dell’occupante, il proprietario non sarà chiamato a risponderne. Per gli inquilini, infine, scatta l’esenzione totale se il contratto ha una durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.

Bisogna poi tenere a mente una precisazione importante: ai fini Tasi sono assimilate all’abitazione principale tutte le relative pertinenze, ovvero magazzini e locali di deposito (categoria catastale C/2), box auto, rimesse, stalle e scuderie (C/6), tettoie chiuse o aperte (C/7). 

Vediamo ora quali passi seguire per calcolare il saldo Tasi 2015. 

2) QUAL E’ LA BASE IMPONIBILE?

Ormai la conosciamo bene: è la stessa che abbiamo già utilizzato per pagare l’acconto sia della Tasi sia dell’Imu. Siccome però un ripasso non fa mai male, ricordiamo che per ricavarla è necessario rivalutare la rendita catastale del 5% e moltiplicarla per i relativi coefficienti, ad esempio 160 per le abitazioni principali e le relative pertinenze. Ecco la lista dei coefficienti a seconda delle categorie catastali:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5 (laboratori artigianali, palestre (senza fini di lucro), stabilimenti balneari);

80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5, per i quali, come detto, il moltiplicatore è 80;

55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

Per quanto riguarda le aree edificabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio. La rendita catastale che dovrà essere assunta ai fini del calcolo è quella che risultava al Catasto alla data del primo gennaio 2015. Infine, la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili da un tecnico comunale.

3) QUALI SONO LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI?

Per quanto riguarda aliquote e detrazioni, non esiste una regola valida per tutti: i valori da utilizzare per il calcolo sono quelli indicati nelle delibere dei singoli Comuni.

[Cerca le aliquote e detrazioni Tasi 2015 del tuo Comune sul sito del ministero dell’Economia]

Nella migliore delle ipotesi, l’importo da pagare per il saldo Tasi 2015 è lo stesso che abbiamo già versato per l’acconto di giugno. Dobbiamo però controllare se il nostro Comune ha pubblicato o meno una delibera per indicare aliquote e/o detrazioni diverse da quelle del 2014 (che nella maggior parte dei casi sono state usate anche per l’acconto di quest’anno). Ma attenzione: se la delibera è stata approvata dopo il 30 luglio può essere ignorata dai contribuenti, perché è arrivata dopo l’ultimo giorno utile per dare il via libera ai bilanci di previsione dei Comuni (soltanto ai sindaci della Sicilia è stata concessa una proroga fino al 30 settembre).

Per risolvere il pasticcio, la settimana scorsa la commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento del Pd alla legge di Stabilità che contiene una sanatoria per le delibere sui tributi locali approvate dal 30 luglio al 30 settembre (il provvedimento, secondo il Servizio politiche territoriali della Uil, coinvolge 844 amministrazioni comunali, per un totale di 2.188 delibere, di cui 661 riguardano la Tasi). Questa mossa però dovrebbe rivelarsi inutile, perché la norma entrerebbe in vigore dal primo gennaio 2016 e di conseguenza non avrebbe alcun effetto sul saldo Tasi del 16 dicembre 2015.

I Comuni chiedono perciò di anticipare la sanatoria, ma il Governo è contrario, perché – considerando che Renzi aveva annunciato l’abolizione della Tasi sulla prima casa già il 18 luglio – un’estensione ex post dei termini per ritoccare le aliquote potrebbe aprire la strada ad aumenti strumentali, decisi solo per gonfiare il conto delle compensazioni statali.

Da tutto ciò – fatta salva l’avvertenza che modifiche dell’ultima ora rimangono comunque possibili – si possono trarre due conclusioni:

A) Se il Comune non ha pubblicato alcuna delibera per modificare le aliquote, oppure se l’ha publicata dopo il 30 luglio (è il caso di 10 capoluoghi di provincia: Napoli, Avellino, Frosinone, Mantova, Matera, Rieti, Terni, Trieste, Verbania), non sono necessari altri calcoli: l’ammontare del saldo Tasi 2015 è lo stesso della prima rata, ovvero il 50% della somma versata complessivamente nel 2014 (sempre che, nel frattempo, il patrimonio immobiliare non abbia subito modifiche). 

B) Se invece il Comune ha modificato le aliquote e/o le detrazioni con una delibera approvata fra il 16 maggio e il 30 luglio, allora dovremo eseguire due operazioni:

I. rifare i conti utilizzando i nuovi valori per calcolare l’imposta dovuta su tutto il 2015;

II. sottrarre all’importo così ricavato la somma già pagata a titolo di acconto.

Il risultato che otterremo corrisponde al saldo Tasi 2015, che comprende la seconda rata vera e propria e il conguaglio sulla prima.

Nei Comuni in cui le amministrazioni hanno approvato la nuova delibera prima del 16 maggio, il calcolo è ancora più semplice. In questi casi, infatti, anche il pagamento di giugno è stato effettuato con le aliquote del 2015, per cui la seconda rata avrà lo stesso importo dell’acconto.

Alleghiamo in Pdf l’elenco completo dei Comuni ritardatari, realizzato dal Servizio politiche territoriali della Uil.

Tra i Comuni “ritardatari” troviamo 10 Città capoluogo di provincia (Napoli, Avellino, Frosinone, Mantova, Matera, Rieti, Terni, Trieste, Verbania).


Allegati: Elenco comuni ritardatari.pdf

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