Condividi

Pensioni, per i lavoratori co.co.co. gli anni del militare non valgono

La situazione è paradossale: se si è lavoratore dipendente si ha diritto a considerare il servizio militare nella pensione, lo stesso vale per i lavoratori autonomi, solo i lavoratori parasubordinati (i co.co.co.) non hanno alcun diritto al riscatto degli anni della leva – L’Inps ha sottoposto il problema al ministero del Lavoro

Pensioni, per i lavoratori co.co.co. gli anni del militare non valgono

Se sei un lavoratore parasubordinato, uno dei tanti lavoratori coordinati e continuativi (i cosiddetti co.co.co.), non hai diritto ad avere i contributi figurativi per il servizio militare. Già è proprio così, a causa di una dimenticanza della legge 335/95 – conosciuta come legge Dini – che ha introdotto l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori parasubordinati, senza fare però alcun riferimento alla legislazione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. E pertanto non riconoscendo la possibilità di avere i contributi figurativi per il servizio militare.

I lavoratori autonomi, invece, tipo commercianti e artigiani, nonostante paghino contributi più bassi rispetto ai parasubordinati, hanno il diritto di riscattare gli anni della leva, un tempo obbligatoria, ai fini pensionistici. Lo stesso riconoscimento vale anche per i lavoratori dipendenti.

Oltre il danno, anche la beffa: l’Inps, infatti, ha stabilito che le persone che si iscrivono al servizio civile nazionale, come obiettori di coscienza, hanno il diritto di essere assicurati proprio alla gestione separata del lavoro assicurato. Per cui se un lavoratore co.co.co. ha fatto il classico servizio militare non avrà diritto ad avere quegli anni nel conto pensionistico, se invece avrà fatto il servizio militare in qualità di obiettore potrà riscattare gli anni di servizio, pur dovendo versare i relativi contributi.

Sembra che l’Inps, accortasi della situazione non chiara, abbia sottoposto il problema all’attenzione del ministero del Lavoro, finora senza alcun esito.

Un altro problema poi, nel conto pensione, si pone anche con il riscatto della laurea. Tale riscatto è riconosciuto anche per le lauree brevi, i diplomi di specializzazioni e i dottorati di ricerca, ma la gestione dei parasubordinati è operante dall’1 aprile 1996 e perciò non riconosce periodi anteriori a tale data. Di conseguenza i corsi universitari fino al 31 marzo 1996 non hanno possibilità di riscatto in pensione, per quelli successivi il problema non si pone. Per quelli a cavallo delle due date il riscatto è limitato ai periodi da aprile in poi.

Commenta