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Partite Iva, più tutele in arrivo: le novità in 7 punti

Dalla deducibilità delle spese per la formazioni alle clausole abusive, dalla maternità ai congedi parentali, passando per le nuove norme in caso di gravidanza, malattia o infortunio: ecco cosa prevede il disegno di legge varato dal Consiglio dei ministri – Forte spinta e più garanzie anche per il “lavoro agile”da casa

Partite Iva, più tutele in arrivo: le novità in 7 punti

“Un sistema di diritti e di welfare moderno” per i lavoratori autonomi e nuove norme per regolare il cosiddetto “lavoro agile”, l’attività svolta senza postazione fissa. Sono questi i due capitoli principali del disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti.

Il testo – insieme a quello che contiene il nuovo piano contro la povertà – viaggerà in Parlamento come collegato alla legge di Stabilità, in modo da accelerarne l’approvazione. 

LAVORATORI AUTONOMI

La prima parte del provvedimento riguarda le partite Iva individuali e gli iscritti alla gestione separata dell’Inps. Ecco le novità in arrivo.

1) Agevolazioni fiscali. Sarà possibile dedurre dall’imponibile il 100% delle spese sostenute per:

formazione, ovvero partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale (entro un limite di 10mila euro l’anno);

servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro (in questo caso il tetto è a 5mila euro l’anno);

assicurazioni contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo. 

L’ultima innovazione punta a “favorire la stipula di tali polizze – spiega Palazzo Chigi in una nota – e allo stesso tempo lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo”.

2) Clausole abusive. Vengono considerate prive di effetto le clausole che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, compreso il recesso. Sono nulle anche le clausole che stabiliscono tempi di pagamento superiori ai 60 giorni dall’emissione della fattura.

3) Maternità. Per ricevere l’assegno di maternità (cui si ha diritto nei due mesi che precedono e nei tre che seguono la data del parto) non sarà più necessario sospendere l’attività lavorativa.

4) Congedi parentali. Viene estesa la durata massima dell’indennità per congedo parentale (6 mesi) e dell’arco temporale entro cui è possibile usufruirne (i primi 3 anni di vita del bambino).

5) Gravidanza, malattia, infortunio. Il rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente si sospende senza retribuzione (non si estingue) in caso di gravidanza, malattia o infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare. 

Sarà possibile anche la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, nel caso in cui la malattia o l’infortunio siano talmente gravi da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni. Al termine della sospensione, il lavoratore sarà tenuto a versare contributi e premi sospesi in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di stop.

6) Malattie oncologiche. I periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera.

7) Pon e Por. I lavoratori autonomi vengono equiparati ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai Programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali europei.

Con il via libera al nuovo pacchetto di misure “vogliamo aumentare le tutele per questo lavoro nelle transazioni commerciali e fare in modo che gli autonomi non vengano colpiti da contratti capestro cui non si possono sottrarre”, ha detto Poletti al termine del Cdm, spiegando che con il Ddl il governo punta a contrastare “clausole e condotte abusive”.

LAVORO AGILE (O “SMARTWORKING”)

Il lavoro agile, spiega ancora il Governo, “consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

In questo ambito le nuove misure varate dall’Esecutivo sono tre:

1) Trattamento economico. A parità di mansioni svolte, il lavoratore ha diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei dipendenti che lavorano esclusivamente all’interno dell’azienda.

2) Detassazione del premio di produttività. Anche a chi presta attività lavorativa in modalità agile dovranno essere riconosciuti gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti per gli incrementi di produttività e l’efficienza del lavoro subordinato.

3) Salute e sicurezza. Il datore di lavoro deve garantire anche al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

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