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Oam: nel 2022 niente contributi per gli under 30

La decisione dell’Organismo Agenti in attività Finanziaria e Mediatori creditizi (Oam) è volta ad incentivare l’entrata dei giovani nella professione di intermediari finanziari

Oam: nel 2022 niente contributi per gli under 30

Per incentivare l’entrata dei giovani alla professione degli intermediari del credito l’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi (Oam), ha deciso di esentare dal pagamento della quota del 2022 gli Agenti “under 30” che si iscrivono al relativo elenco (compresa la sezione speciale riservata agli Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento). La stessa esenzione è prevista per i collaboratori e dipendenti nella stessa fascia d’età di agenti e società di mediazione comunicati nel 2022.

Con tre circolari distinte vengono stabilite le quote per tutti gli iscritti a elenchi e registri per il 2022: i contributi torneranno allo stesso livello del 2020, dopo la riduzione decisa dall’Organismo per il 2021 a causa della crisi pandemica.

Inoltre, la circolare chiarisce che i soggetti nati dal 1992 in poi che hanno ottenuto l’iscrizione all’Elenco Agenti in attività finanziaria nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2021 ed i soggetti che hanno comunicato all’Organismo l’inizio di un rapporto di collaborazione con “under 30”, nello stesso periodo, versando i relativi contributi di iscrizione per il 2021, hanno dunque diritto al rimborso di quanto precedentemente versato. 

Per quanto riguarda la restante platea degli iscritti alla data del 31 dicembre 2021 dovrà versare i contributi annuali di iscrizione entro il 28 febbraio 2022. Per i soli iscritti negli Elenchi di Agenti e Mediatori, sono tenuti al pagamento anche gli iscritti che riportano la dicitura “non autorizzato ad operare”.

Mentre coloro che presenteranno istanza di iscrizione dal 1° gennaio 2022 dovranno versare i contributi di iscrizione al momento dell’istanza stessa. Invece, non devono versare il contributo di rinnovo per il 2022 i soggetti iscritti dopo il 1° novembre 2021, che abbiano effettuato i relativi versamenti di iscrizione, o coloro che presentino istanza di cancellazione entro il 28 febbraio 2022.

In particolare, per gli Agenti in attività finanziaria, gli Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento, i Mediatori creditizi, gli Agenti in attività finanziaria iscritti anche nell’Albo unico dei consulenti finanziari, gli Agenti in attività finanziaria iscritti anche nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), i Mediatori creditizi altresì iscritti nella Sezione B – Broker del RUI, e gli esercenti l’attività di Cambiavalute.

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