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Nuovi voucher e libretto di famiglia: guida in 5 punti

L’Inps ha attivato la piattaforma online che datori di lavoro, famiglie e lavoratori dovranno utilizzare in caso di prestazioni occasionali – Baby sitter, badanti e ripetizioni scolastiche, attività stagionali in agricoltura e tursimo sono tra le prestazioni per le quali ricorrere ai nuovi contratti. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nuovi voucher e libretto di famiglia: guida in 5 punti

Debuttano oggi, lunedì 10 luglio 2017, il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale, i due strumenti creati in sostituzione dei vecchi voucher con la manovrina di primavera.

Rispetto ai buoni lavoro vecchia maniera, ci sono diverse novità: procedura esclusivamente telematica e scomparsa dei tagliandi cartacei; limiti economici più stringenti; doppio binario per famiglie e imprese. 

I) COSA SONO IL LIBRETTO DI FAMIGLIA E IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE?

Il libretto di famiglia è destinato alle persone fisiche che non esercitano un’impresa o una libera professione, ma lavori domestici come giardinaggio, ripetizioni e baby-sitting.

Il contratto di prestazione occasionale, invece, sarà utilizzato da tutti gli altri datori di lavoro, cioè Pubbliche amministrazioni, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata. 

II) COME SI USA LA PIATTAFORMA TELEMATICA DELL’INPS?

– Registrazione

Sul sito dell’Inps, nella sezione “Prestazioni occasionali”, è attiva la piattaforma web che consente di attivare il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale.

Dovranno registrarsi sia i datori di lavoro sia i lavoratori, usando una di queste tre chiavi:
1) il Pin dispositivo Inps;
2) le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid);
3) le credenziali della Carta nazionale dei servizi (Cns).

In alternativa, la registrazione può avvenire anche attraverso il call center dell’Istituto, o tramite l’assistenza di patronati e intermediari abilitati (ma attenzione: quest’ultima possibilità dovrebbe essere disponibile non prima di fine luglio).

– Comunicazioni

Sulla piattaforma Inps occorre inviare anche le comunicazioni che attestano lo svolgimento della prestazione.

Nel caso del libretto famiglia, la segnalazione va mandata entro il terzo giorno del mese successivo al lavoro.

Per il contratto occasionale, invece, il termine scade un’ora prima dell’inizio della prestazione (obbligo che però non riguarda le imprese attive nell’agricoltura). Al prestatore viene inviata notifica tramite posta elettronica o sms. Se il lavoro non viene svolto, la dichiarazione può essere revocata entro le 24 del terzo giorno successivo a quello programmato per la prestazione.

– Pagamenti

I datori di lavoro devono versare una somma di denaro per aprire una sorta di conto digitale attraverso cui pagare le prestazioni occasionali. Dopo di che, per versare le somme dovute ai lavoratori possono utilizzare due strumenti:

1) il modello F24: le persone fisiche, che utilizzano il libretto di famiglia, dovranno indicare come causale “LIFA”; per tutti gli altri committenti, che si avvalgono del contratto di prestazione occasionale, la causale è “CLOC”;
2) la procedura informatica AgID Pago Pa.

A quel punto l’Inps invierà i compensi via web (inoltrando anche i contributi assicurativi all’Inail) entro il 15 del mese successivo. I lavoratori potranno decidere in che modo ricevere l’accredito, scegliendo una delle seguenti opzioni:

1) su conto corrente bancario o postale;
2) su libretto postale;
3) tramite carta di credito;
4) attraverso un bonifico domiciliato che si può incassare in Posta.

III) QUAL È LA PAGA MINIMA?

Per il Libretto Famiglia il compenso minimo è di 10 euro l’ora, di cui 8 euro finiscono nelle tasche del lavoratore, mentre 1,65 sono destinati alla contribuzione Ivs alla Gestione separata Inps, 0,25 al premio assicurativo Inail e 0,10 agli oneri gestionali.

Per quanto riguarda il contratto di prestazione occasionale, il compenso giornaliero deve essere di almeno 36 euro (che corrisponde alla retribuzione minima per 4 ore di lavoro, anche se la prestazione ha una durata inferiore). Per le ore successive alla quarta il compenso aggiuntivo è di 9 euro l’ora, ai quali si aggiungono gli oneri a carico del datore di lavoro (2,97 euro per contribuzione Ivs alla Gestione separata Inps e 0,32 euro per il premio assicurativo Inail). Ai versamenti complessivi si aggiunge un’addizionale dell’1% per gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore. Il costo totale per ora diventa quindi di 12,29 euro.

Nel settore dell’agricoltura, però, il minimo orario di 9 euro non è previsto e la legge rimanda agli accordi collettivi di settore. In sostanza, la circolare Inps applica a tutti i minimi tariffari nazionali per i florovivaisti: 7,57 euro per l’area 1, 6,94 euro per l’area 2 e 6,52 euro per l’area 3.

IV) E QUELLA MASSIMA?

La nuova legge prevede i seguenti limiti economici:

a) Ciascun lavoratore non può guadagnare dal lavoro occasionale più di 5.000 euro l’anno, un tetto valido per la somma di tutte le sue occupazioni con diversi datori di lavoro.

b) Ciascun datore di lavoro non può pagare un singolo lavoratore più di 2.500 euro l’anno. Superata questa soglia, scatta l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato (stesso discorso per le prestazioni che nel corso dell’anno solare superano la soglia delle 280 ore). In tutto, il datore di lavoro non può avvalersi di prestazioni occasionali per più di 5.000 euro l’anno.

V) QUANDO NON SI POSSONO USARE I NUOVI CONTRATTI?

Non può ricorrere al contratto di prestazione occasionale il datore di lavoro che nei sei mesi precedenti la prestazione occasionale abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il lavoratore. Sono escluse anche le imprese con più di cinque dipendenti assunti a tempo indeterminato, quelle attive nel settore edilizio o minerario e le aziende che eseguono appalti di opere e servizi.

Le imprese del settore agricolo possono ricorrere solo al lavoro occasionale di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di sostegno al reddito, purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Le amministrazioni pubbliche possono farvi ricorso esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali (progetti speciali per categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza, di fruizione di ammortizzatori sociali; lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà; organizzazione di manifestazioni).

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