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MIFID II: se credi che non ti riguardi, sbagli di grosso

DAL BLOG ADVISE ONLY – Proviamo a capire, attraverso alcune parole chiave, cosa significherà per i risparmiatori la nuova direttiva europea sui mercati e gli strumenti finanziari entrata in vigore il 3 gennaio.

MIFID II: se credi che non ti riguardi, sbagli di grosso

La MiFID II è entrata in vigore il 3 gennaio 2018 con l’obiettivo di garantire più tutele ai risparmiatori: una migliore definizione del profilo del cliente, la cui capacità di tollerare rischi ed eventuali perdite dovrà essere misurata più attentamente e scrupolosamente attraverso un apposito questionario, la totale trasparenza dei costi del servizio di consulenza e dell’investimento e una maggiore chiarezza dei prospetti che riportano le caratteristiche dei prodotti.

Premesso ciò, proviamo a spiegare attraverso alcune parole chiave cosa veramente significherà MiFID II per ogni risparmiatore.

Adeguatezza e appropriatezza

Un punto centrale di MiFID II è la valutazione di adeguatezza e appropriatezza. Non è una novità, se ne parlava anche in MiFID I, ma con MiFID II i concetti vengono rafforzati.

Consulenti e società dovranno raccogliere tutte le informazioni utili a inquadrare le conoscenze e le esperienze del cliente, la sua capacità di sopportare eventuali perdite, i suoi obiettivi di investimento e la sua tolleranza al rischio. Questo per potergli poi raccomandare servizi di investimento adeguati e strumenti finanziari appropriati.

Sarà obbligatorio ripetere la valutazione del profilo del cliente almeno una volta l’anno, mentre l’adeguatezza del portafoglio rispetto al suddetto profilo cliente dovrà essere monitorata nel continuo.

Albo

Immaginiamo di voler cominciare ad investire con l’aiuto di un consulente finanziario. Ma come lo scelgo? dove lo trovo?

O chiedo alla mia banca, che mi metterà in contatto con i suoi consulenti, oppure vado sul sito dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (OCF) e consulto, appunto, l’albo unico dei consulenti finanziari.

Al quale saranno iscritti, in tre distinte sezioni:

  • i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (gli ex promotori finanziari);
  • i consulenti finanziari autonomi (già consulenti indipendenti);
  • le società di consulenza finanziaria.

L’albo si potrà consultare anche per verificare che il professionista o la società da cui sono stato contattato abbia tutte le carte in regola per fare quello che fa. E sarà l’unica fonte accreditata a questo scopo. Attenzione: al momento all’albo sono iscritti solo gli ex promotori. Ci vorrà qualche mese per attivare le altre due sezioni. Info sul sito dedicato.

Cliente

È la persona o l’azienda che riceve la consulenza sugli investimenti e sui prodotti. È considerato “professionale” se è già dotato di una significativa conoscenza ed esperienza, mentre è detto “al dettaglio” se è decisamente meno ferrato in materia (in questa seconda categoria rientra la maggior parte degli italiani).

MiFID II ribadisce il diritto del cliente di ricevere informazioni chiare, per essere in grado di capire davvero la natura del servizio offerto e i rischi dello strumento proposto e prendere quindi le sue decisioni. Consulenti e società dovranno documentare dettagliatamente e scrupolosamente ogni passaggio e il cliente potrà eventualmente far valere questa documentazione in caso di controversie.

Consulente abilitato all’offerta fuori sede

L’ex promotore finanziario, rinominato consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), svolge la sua attività su mandato di un intermediario (banca, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio).

Può ricevere dal cliente, per trasmetterli immediatamente all’intermediario, solo e soltanto assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali muniti di clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico e documenti similari, strumenti finanziari nominativi o all’ordine. Insomma, esclusivamente mezzi di pagamento che lascino traccia. E mai intestati al consulente stesso.

Consulente autonomo

Sempre la legge di stabilità 2016 ha ribattezzato il consulente indipendente consulente finanziario autonomo. Autonomo perché non ha alcun rapporto con intermediari. Non può assolutamente prendere soldi dal cliente per investirli: sarà invece il cliente a trasmettere alla sua banca i consigli di investimento o disinvestimento del consulente autonomo.

Fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti in base a un contratto scritto che deve definire, fra le altre cose, contenuto e modalità delle prestazioni, diritti del cliente, tipo di strumenti finanziari trattati, remunerazione del servizio o per lo meno i criteri oggettivi per determinarla, le relative modalità di pagamento, durata e modalità di rinnovo del contratto e come modificarlo.

Costi

È l’altro punto decisivo di MiFID II: tutti i costi dovranno essere resi espliciti sia in valore assoluto che percentuale. Più che per gli autonomi e le SCF, che da sempre sono pagati direttamente ed esclusivamente dal cliente a parcella, la novità sarà dirompente per i consulenti che operano su mandato.

Costoro sono pagati dall’intermediario, che poi mette i costi in conto al cliente. Ebbene, MiFID II obbliga non soltanto a rendere tali costi bene evidenti, in percentuale e in Euro, ma anche a comunicare separatamente le varie voci dei costi del servizio (esempio: commissioni di sottoscrizione, costi di transazione e custodia, e via dicendo) e costi del prodotto (gestione, intermediazione e uscita, commissioni di performance, spese fiscali, eccetera).

Indipendente e non indipendente

Gli intermediari potranno prestare il servizio di consulenza su base indipendente o non indipendente, ma tramite strutture diverse. Lo stesso consulente abilitato all’offerta fuori sede non potrà offrire allo stesso tempo i due tipi di consulenza.

La consulenza non indipendente continuerà quindi a esistere e a essere retribuita attraverso il tradizionale sistema di costi e commissioni (vedi la voce “Costi”), che però dovranno essere messi bene in evidenza e specificati nel dettaglio.

Intermediario

È la banca, la società di intermediazione mobiliare (SIM) o la società di gestione del risparmio (SGR) su mandato della quale opera il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. Può offrire consulenza indipendente e non indipendente, ma attraverso canali e consulenti diversi.

Product governance

Con MiFID II cambia la “costruzione” dei prodotti finanziari, la cosiddetta product governance. Ogni volta che si fabbricherà un prodotto da distribuire ai risparmiatori, la società che lo creerà sarà tenuta a definire, in linea di massima, un obiettivo (in gergo, target) positivo e uno negativo: l’obiettivo positivo è il tipo di investitore per il quale il prodotto è appropriato, negativo è invece il tipo di cliente al quale quel prodotto non va mai proposto. Il consulente dovrà individuare fra i suoi clienti quali rientrano nell’una e quali nell’altra categoria.

Product intervention (o intervento sui prodotti)

MiFID II istituisce anche la cosiddetta product intervention: le autorità, in casi estremi ed eccezionali, potranno intervenire per bloccare o limitare la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati, anche prima che vengano commercializzati, sempre nell’ottica di tutelare al massimo i risparmiatori.

Questionario (MiFID II)

È lo strumento che consente di acquisire le informazioni relative alle conoscenze del cliente, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua propensione al rischio. Essenziale non solo per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza, ma anche per capire a quale target, positivo o negativo, può essere associato il risparmiatore (vedi la voce product governance).

Ricerca

Fino a oggi i costi di ricerca venivano ricompresi in quelli di negoziazione. D’ora in avanti, invece, bisognerà dichiarare in anticipo chi dovrà farsi carico di queste spese.

Molte società di gestione del risparmio, nei mesi scorsi, hanno annunciato che si faranno carico loro stesse dei costi di ricerca. Già questo, dunque, si è rivelato un vantaggio per il risparmiatore.

Società di consulenza finanziaria

Come i consulenti autonomi, le società di consulenza finanziaria forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti in base a un contratto scritto che definisce tra l’altro contenuto e modalità delle prestazioni, diritti del cliente, tipologie di strumenti finanziari trattate, remunerazione del servizio o i criteri oggettivi per determinarla, le relative modalità di pagamento, durata e modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità per modificarlo.

Switch

La vendita di uno strumento finanziario e il contestuale acquisto di un altro strumento – lo switch, appunto – dovrà sempre essere giustificato: l’intermediario sarà chiamato infatti a dimostrare che i benefici di questa variazione superano i costi (intesi in senso lato).

Trasparenza

MiFID II prevede sia un’ informativa preliminare, per specificare, fra le altre cose, se la consulenza è effettuata su base indipendente o meno, sia un’informativa periodica, a cadenza almeno annuale, con il dettaglio dei costi riguardanti i singoli prodotti e il portafoglio nel suo complesso.

Solo per le gestioni patrimoniali, l’intermediario dovrà poi inviare, come minimo una volta ogni tre mesi, comunicazioni con il dettaglio degli strumenti sui quali si è scelto di investire.

Vigilanza

I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono tenuti ad agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti.

Diversamente, saranno chiamati a rispondere all’OCF, che adotterà misure disciplinari proporzionate alle violazioni (sanzioni, sospensioni, radiazioni). I provvedimenti saranno riportati nell’albo unico dei consulenti finanziari, e dunque saranno pubblici.

Attualmente i provvedimenti di vigilanza nei confronti degli iscritti all’albo sono adottati dalla Consob e consultabili sul sito di CONSOB. Ci vorrà qualche mese per trasferire le funzioni di vigilanza dalla Consob all’OCF.

FONTE: Advise Only 

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