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Libertà d’impresa: nel pomeriggio nuovo round alla Camera

Riprende oggi il dibattito sul disegno di legge costituzionale che ha per oggetto la revisione di alcune disposizioni riguardanti la cosiddetta Costituzione economica – Si punta a modificare gli articoli 41, 45, 97 e 118 della Carta per incentivare la libera attività imprenditoriale.

Libertà d’impresa: nel pomeriggio nuovo round alla Camera

Si torna a parlare di libertà d’impresa. Dopo la pausa di mercoledì scorso, riprende nel pomeriggio alla Camera il dibattito sul disegno di legge costituzionale che ha per oggetto la revisione di alcune disposizioni riguardanti la cosiddetta Costituzione economica. Un Ddl volto in particolare ad incentivare la libertà dell’attività economica. L’obiettivo è modificare gli articoli 41, 45, 97 e 118 della Costituzione.

Nel dettaglio, l’articolo 41 sancisce la garanzia costituzionale della libertà dell’iniziativa economica privata, che viene estesa anche alla libertà dell’attività economica, da intendersi quale successivo momento di svolgimento connesso alla fase iniziale di scelta dell’attività stessa.

Il terzo comma dell’articolo viene poi interamente riscritto da un emendamento introdotto nel corso dell’esame in commissione, per il quale la legge e i regolamenti disciplinano le attività economiche al solo fine di impedire la formazione di monopoli pubblici e privati e, come aggiunto da un emendamento approvato in Assemblea, nel rispetto del principio di libera concorrenza.

Si stabilisce infine che la legge si conformi ai principi di fiducia e di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, prevedendo di norma controlli successivi. Nel corso dell’esame in Commissione è stata introdotta un’integrazione del secondo comma dell’art. 45 della Costituzione riguardante la tutela legislativa dell’artigianato, per estenderne la portata anche alle piccole imprese.

Quanto all’articolo 97, relativo alla pubblica amministrazione, si specifica che le pubbliche funzioni sono al servizio delle libertà e dei diritti dei cittadini e del bene comune e l’esercizio, anche indiretto, di queste è regolato in modo che ne siano assicurate l’efficacia, l’efficienza, la semplicità e la trasparenza.

La modifica del quarto comma dell’art.118 riguarda la cosiddetta sussidiarietà orizzontale, stabilendo che lo Stato e gli altri enti territoriali esercitano le attività che non possono essere svolte adeguatamente dai cittadini singoli o associati.

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