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Lavoro, pronto lo sconto fiscale sul bonus produttività

Firmato il decreto del ministro Poletti – L’imposta sostitutiva è del 10% per redditi da lavoro dipendente uguali o inferiori a 50mila euro e per i premi di risultato – o le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa – entro il limite di 2mila euro lordi (che possono salire a 2.500).

Lavoro, pronto lo sconto fiscale  sul bonus produttività

Se lavori produttivamente e la tua azienda ti premia con un bonus di risultato, lo Stato ti fa pagare meno tasse. Addirittura, secondo un decreto contenuto nella Legge di Stabilità 2016 (in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti) e firmato dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti e dal ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, l’imposta sostitutiva è di appena il 10% per redditi da lavoro dipendente uguali o inferiori a 50mila euro e per i premi di risultato – o le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa – entro il limite di 2mila euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”).

Il decreto, “redatto in collaborazione con la presidenza del Consiglio”, disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Il decreto disciplina, inoltre, gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro e l’erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale (come, ad esempio, servizi di educazione e istruzione per i figli, o di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, ecc.).

Per quanto riguarda la partecipazione agli utili, il comunicato chiarisce che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile e che l’applicazione dell’imposta sostituiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni ivi previste, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.

Quanto alla copertura delle spese, una nota congiunta dei due ministeri spiega che “la Legge di Stabilità prevede che le risorse necessarie sono reperite attraverso corrispondenti riduzioni del Fondo per l’occupazione, per un ammontare di 344,7 milioni per l’anno 2016, 325,8 milioni per il 2017, 320,4 milioni per il 2018, 344 milioni per il 2019, 329 milioni per l’anno 2020, 310 milioni per il 2021 e 293 milioni annui a decorrere dal 2022″.

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