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IMU, acconto entro il 16 giugno 2022: tutte le regole su esenzioni, affitti, aliquote, coniugi e comodato gratuito

Il 16 giugno è la scadenza entro cui pagare l’acconto Imu 2022: ecco una breve guida con le novità e tutto quello che c’è da sapere sull’imposta municipale sugli immobili

IMU, acconto entro il 16 giugno 2022: tutte le regole su esenzioni, affitti, aliquote, coniugi e comodato gratuito

Il 16 giugno è l’ultimo giorno per pagare l’acconto Imu 2022, l’imposta municipale sugli immobili di proprietà.

Come ogni anno, riepiloghiamo in una breve guida le novità e tutto quello che c’è da sapere.

1) Acconto Imu 2022: esenzione per l’abitazione principale

L’Imu non si paga sull’abitazione principale (ossia l’immobile in cui si ha la residenza anagrafica e si vive abitualmente), a meno che questa non sia di lusso (categoria A/1 per gli immobili signorili, A/8 per le ville e A/9 per castelli e palazzi).

Sono esentate anche le pertinenze dell’abitazione principale (come box, garage o cantine), ma solo un’unità per ciascuna categoria: se ad esempio si hanno due box, su uno dei due l’Imu è dovuta.

2) Come funziona per le case in affitto?

Se la casa è in affitto, l’inquilino non deve mettere mano al portafoglio: paga solo il padrone di casa, con una riduzione del 25% per gli immobili affittati a canone concordato (che in molti Comuni fruiscono anche di un’aliquota ridotta).

3) Nuove esenzioni per l’acconto Imu 2022

Dal 2022, sono esenti dall’imposta i fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (gli “immobili merce”), a condizione che siano ancora invenduti e non siano affittati.

Sono esonerati per quest’anno anche per gli immobili delle imprese del settore dello spettacolo, attività particolarmente colpita dalle restrizioni anti-Covid, ma solo se proprietario dell’immobile e gestore dell’attività coincidono.

4) Come si calcola l’acconto Imu 2022?

Per calcolare l’acconto Imu 2022 basta prendere l’imposta complessiva versata nel 2021 e dividere il dato a metà. Com’è ovvio, però, questa operazione non è sufficiente se nel frattempo il patrimonio immobiliare è cambiato per acquisti, vendite o successioni.

5) Le aliquote possono cambiare?

Sì, ma per il momento non è obbligatorio preoccuparsene. La circolare del ministero dell’Economia numero 1/DF del 18 marzo 2020 fa presente che, solo in caso di calcolo ex novo per un immobile acquistato nell’anno corrente, per pagare l’acconto si può utilizzare la nuova aliquota eventualmente approvata dal Comune e pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze. In tutti gli altri casi, le aliquote Imu 2022 già deliberate e quelle che verranno stabilite entro il 28 ottobre saranno considerate con il pagamento della seconda rata, che va effettuato entro il 16 dicembre e oltre al saldo prevede anche il conguaglio.

6) L’Imu si paga anche sui terreni agricoli?

Sì: sono tenuti al pagamento dell’acconto Imu 2022 anche i proprietari di terreni agricoli, anche se incolti, inclusi gli orticelli. Sono esclusi solo quelli che si trovano in Comuni classificati come montani o di collina e quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

7) Il caso dei coniugi residenti in Comuni diversi

Per i coniugi che hanno dimora abituale e residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi vale la stessa regola già in vigore per i coniugi con dimora abituale e residenza in immobili diversi ma nello stesso Comune: l’esenzione Imu spetta su un immobile a scelta dei coniugi, presumibilmente quello con la rendita catastale più alta. La scelta dell’immobile che godrà dell’esenzione, e quindi da considerare abitazione principale, andrà comunicata al comune interessato con la presentazione della dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di intervenuta variazione.

8) Imu e comodato d’uso gratuito ai figli

Infine, sull’Imu è previsto uno sconto del 50% nel caso in cui l’immobile venga dato in comodato d’uso gratuito da un genitore a un figlio. Tuttavia, occorre rispettare i seguenti requisiti:

  1. l’unica relazione di parentela ammessa è quella genitore-figlio;
  2. il comodante deve avere l’abitazione principale nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato (che non deve essere di lusso);
  3. il comodatario deve adibire l’immobile ad abitazione principale;
  4. oltre all’immobile dato in comodato, il comodante può possedere un solo altro immobile abitativo nello stesso Comune, adibito a propria abitazione principale;
  5. il comodante non deve possedere, oltre a quello dato in comodato e alla propria abitazione principale, nessun altro immobile abitativo in Italia;
  6. il contratto di comodato deve essere registrato.

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