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Disoccupazione, Dis-Coll 2017: l’Inps proroga l’indennità per i collaboratori

L’Istituto ha pubblicato una circolare che estende l’assegno anche ai contratti terminati fra il primo gennaio e il 30 giugno 2017 – Ecco le scadenze e i requisiti.

La Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto), viene estesa anche ai contratti di lavoro terminati fra il primo gennaio e il 30 giugno 2017. L’Inps ha disposto la proroga con la circolare 89/2017, che recepisce una modifica alla norma contenuta nel decreto milleproroghe.

1. LA SCADENZA PER LA DOMANDA

Dalla fine del rapporto di collaborazione, normalmente, i lavoratori hanno 68 giorni di tempo per richiedere la Dis-Coll. Tuttavia, l’Inps ha deciso che – per non penalizzare nessuno – chi ha finito di lavorare fra lo scorso primo gennaio e il 23 maggio avrà tempo fino al 30 luglio 2017 per fare domanda (cioè 68 giorni dalla data di pubblicazione della circolare).

La richiesta può essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

– servizi telematici accessibili con il Pin dispositivo Inps attraverso sul portale dell’Istituto;

– contact center integrato Inps-Inail al numero 803164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06164164 da rete mobile;

– servizi telematici degli enti di patronato.

2. CHI HA GIÀ FATTO DOMANDA NEL 2017

Le persone che hanno già inviato la richiesta di Dis-Coll nei primi cinque mesi del 2017 possono stare tranquille. Anche se in prima battuta la loro istanza è stata respinta – poiché alla data di presentazione la proroga non era ancora in vigore – l’Inps riesaminerà tutte le domande alla luce dei nuovi termini, per cui non ci sarà bisogno di presentare una nuova domanda.

3. I REQUISITI PER LA DIS-COLL

Per avere diritto alla Dis-Coll, il collaboratore deve soddisfare alcuni requisiti:

– essere disoccupato al momento della domanda;

– essere iscritto in via esclusiva alla gestione separata Inps;

– non essere pensionato;

– non avere una partita Iva;

– aver terminato la collaborazione in modo involontario (termine naturale del contratto o risoluzione anticipata da parte del committente);

– avere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il primo gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dell’attività lavorativa (possono essere utilizzati anche i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità);

– non svolgere il ruolo di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

4. COME FUNZIONA PER ASSEGNISTI E DOTTORANDI

Al momento assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borse di studio sono esclusi dalla Dis-Coll. La recente riforma del lavoro autonomo – il cosiddetto Jobs Act delle partite Iva – ha però stabilito che dal primo luglio 2017 anche queste categorie avranno diritto all’indennità di disoccupazione per i collaboratori (a fronte di un incremento dell’aliquota contributiva dello 0,51 per cento).

5. A QUANTO AMMONTA LA DIS-COLL

L’assegno è pari al 75% del reddito medio mensile fino a 1.195 euro al mese. A questa cifra si somma il 25% delle quote dei compensi superiori a tale importo. In tutto, comunque, la Dis-Coll non può superare i 1.300 euro lordi al mese.

L’assegno è pagato per un numero di mesi pari alla metà di quelli coperti da contribuzione tra il primo gennaio dell’anno solare di riferimento e la data di cessazione della collaborazione. La durata massima è di sei mesi e dal primo giorno del quarto mese l’assegno viene ridotto del 3% ogni mese.

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