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Assegno unico universale, requisiti e regole: guida in 4 punti

Ecco come funziona il nuovo assegno unico universale per le famiglie approvato oggi in via definitiva dal Senato e in partenza a luglio e quali requisiti bisogna rispettare per averne diritto – Diversi i bonus che vanno in pensione

Assegno unico universale, requisiti e regole: guida in 4 punti

L’assegno unico è legge. Lo ha approvato in via definitiva il Senato dopo il via libera, già avvenuto, della Camera. Ma cos’è l’assegno unico, fortemente voluto dalla ministra Elena Bonetti (Iv) come prima tappa del Family Act? Ecco in sintesi di che cosa si tratta. Si parla di un assegno “unico”, in quanto assorbe otto agevolazioni e “universale” perché riguarda tutti. L’assegno è mensile e copre dal settimo mese di gravidanza della futura mamma fino al 21esimo anno di età del figlio. Il suo importo è subordinato alla condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’Isee. Vediamo i dettagli.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: LE CARATTERISTICHE

Le caratteristiche principali sono quattro.

1) L’assegno è mensile ed è riconosciuto per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato.

2) L’importo per ciascun figlio maggiorenne a carico è inferiore a quello riconosciuto per i minorenni ed è concesso fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia. L’assegno è riconosciuto solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale.

3) L’importo è maggiorato a favore delle madri di età inferiore a 21 anni.

4) Prevista una maggiorazione in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% anche per ciascun figlio con disabilità, graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità. L’assegno prosegue dopo il compimento del 21esimo anno di età, ma senza maggiorazione, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: IL PAGAMENTO

L’assegno è concesso nella forma di credito d’imposta oppure come erogazione mensile di una somma in denaro. È compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: REQUISITI

Per poter chiedere l’assegno, però, bisogna rispettare questi requisiti:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  4. essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Sono previste deroghe.

BONUS SOPPRESSI

È previsto graduale superamento o la soppressione delle seguenti misure:

  1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  2. assegno di natalità (cd Bonus bebè);
  3. premio alla nascita;
  4. fondo di sostegno alla natalità.

Inoltre, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, si prevede il graduale superamento o la soppressione, di:

  1. detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986;
  2. l’assegno per il nucleo familiare, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988 3) assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. n. 797 del 1955.

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