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Arbitro Bancario Finanziario: boom di ricorsi, ecco come funziona

Secondo gli ultimi dati della Banca d’Italia nel 2017 i ricorsi sono aumentati del 42%, arrivando a quota 30.644, anche grazie all’apertura di nuove sedi a Bari, Bologna, Palermo e Torino – Ecco quello che c’è da sapere su cos’è l’Arbitro Bancario Finanziario e su come utilizzarlo

Arbitro Bancario Finanziario: boom di ricorsi, ecco come funziona

Sempre più italiani fanno ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) il sistema creato dalla Banca d’Italia per risolvere le controversie che oppongono le banche e gli intermediari finanziari ai loro clienti. Si tratta di uno strumento alternativo alla giustizia ordinaria e rispetto alle normali cause permette di risparmiare su tempi e costi.

Stando all’ultima Relazione di Bankitalia sull’attività dell’ABF, nel 2017 i ricorsi sono aumentati del 42%, arrivando a quota 30.644. L’impennata è dovuta in parte all’apertura dei nuovi collegi di Bari, Bologna, Palermo e Torino, che si sono aggiunti a quelli di Milano, Napoli e Roma.

La grande maggioranza delle controversie (il 73%) riguarda il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, in particolare la richiesta di restituzione delle spese sostenute dai ricorrenti e non maturate in caso di estinzione anticipata del rapporto.

Sul totale dei ricorsi, quasi la metà è stata accolta (47,3%) e poco meno di un quarto è stato respinto (23,2%). La quota rimanente (29,5%) riguarda casi che si sono risolti con un accordo fra le parti prima del pronunciamento finale. In tutto, ai ricorrenti sono stati riconosciuti circa 19 milioni di euro.

Il bilancio atteso per quest’anno non è molto diverso: nel primo trimestre del 2018 sono stati presentati quasi 8mila ricorsi, un numero simile a quello dello stesso periodo del 2017.

Per chi vuole presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, ecco una breve guida tratta dalla Relazione della Banca d’Italia.

1) COS’È L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO?

    • L’Arbitro è autonomo e imparziale rispetto alla Banca d’Italia.
    • Non occorre l’assistenza legale o l’aiuto di altri professionisti.
    • Le decisioni dell’Arbitro, sebbene non vincolanti, sono rispettate nella quasi totalità dei casi; eventuali inadempienze sono rese note sul sito dell’ABF.
    • Le pronunce dell’Arbitro non sono sentenze: le parti, se non sono soddisfatte della decisione, possono in ogni caso rivolgersi al giudice. Inoltre, chi vuole iniziare una causa civile può quindi avvalersi della procedura ABF in alternativa alla mediazione.
    • La decisione viene assunta in base alla documentazione presentata dalle parti. Non sono ammessi altri mezzi di prova, come la consulenza tecnica d’ufficio o l’audizione delle parti.
    • Non è previsto alcun mezzo di impugnazione delle pronunce e non è quindi possibile il riesame del merito. Il procedimento prevede solo la possibilità di chiedere l’eventuale correzione della decisione in presenza di omissioni, errori materiali o di calcolo.

2) CONTRO CHI SI PUÒ RICORRERE?

  • Le banche;
  • gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo unico bancario (TUB);
  • i confidi di cui all’art. 112 TUB;
  • gli istituti di pagamento (IP);
  • gli istituti di moneta elettronica (Imel);
  • Poste Italiane spa in relazione all’attività di BancoPosta.

3) COSA SI PUÒ CHIEDERE ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO?

L’Arbitro decide su controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio conti correnti, mutui o prestiti personali), compresi i servizi di pagamento.

Si può chiedere all’ABF:

  • il riconoscimento di una somma di denaro per un importo non superiore a 100.000 euro;
  • l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esesmpio il diritto di ricevere la documentazione di trasparenza o quello di ottenere la cancellazione di un’ipoteca dopo l’estinzione di un mutuo), in questo caso senza limiti di importo.

4) IN QUALI CASI NON SI PUÒ RICORRERE ALL’AFB?

L’Arbitro non può decidere se la controversia riguarda:

  • servizi o attività con finalità di investimento (ad es. negoziazione o collocamento di titoli quali azioni o obbligazioni, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni). Per i servizi di investimento è competente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF);
  • beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari;
  • operazioni o comportamenti anteriori al primo gennaio 2009;
  • questioni già sottoposte all’Autorità giudiziaria o già all’esame di arbitri o conciliatori.

 5) COSA FARE PRIMA DI PRESENTARE UN RICORSO?

È possibile presentare ricorso all’Arbitro solo dopo avere inoltrato un reclamo scritto all’intermediario sulla medesima questione. Se l’intermediario non risponde entro 30 giorni o se la risposta non è soddisfacente, il cliente può rivolgersi all’ABF entro 12 mesi dalla data del reclamo.

È opportuno raccogliere tutta la documentazione utile a sostegno della domanda, in quanto l’ABF decide solo sulla base dei documenti ricevuti.

6) QUANTO COSTA UN RICORSO?

Prima di presentare ricorso il cliente deve versare 20 euro come contributo per le spese della procedura.

In caso di accoglimento totale o parziale, l’intermediario è tenuto a rimborsare tale somma al cliente, oltre che a corrispondere alla Banca d’Italia un contributo di 200 euro.

7) COME SI PRESENTA IL RICORSO?

Online, attraverso un portale dedicato: basta accedervi registrandosi all’area riservata del sito dell’ABF e poi inoltrare il ricorso allegando la documentazione. Per i dettagli è possibile consultare Guida completa all’utilizzo del Portale ABF.

8) QUANTO TEMPO CI VUOLE PER IL PRONUNCIAMENTO?

Dopo aver ricevuto il ricorso, l’intermediario ha 45 giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

Il Collegio dell’Afb si deve pronunciare sul ricorso entro 60 giorni, ma in alcuni casi il termine può essere sospeso fino a un massimo di ulteriori 60 giorni. Altri 30 giorni sono previsti per comunicare alle parti la pronuncia completa della motivazione.

In ogni caso, la procedura non può durare più di 270 giorni (90 per il completamento del fascicolo e 90 per la conclusione della procedura, prorogabili di altri 90 in caso di complessità).

Nel 2017 la durata media complessiva dell’iter (dalla ricezione del ricorso alla comunicazione della decisione alle parti) è stata di 294 giorni, che scendono a 261 se non si considerano i periodi di sospensione.

3 thoughts on “Arbitro Bancario Finanziario: boom di ricorsi, ecco come funziona

  1. A volte non prendono in carico le segnalazioni per toglierti l’opportunità di procedere con Abf, fanno così perché hanno avallato le operazioni fraudolente.

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