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Affitti brevi: via libera alla cedolare secca

Su circa 120mila contratti da uno a 18 mesi stipulati nei capoluoghi di provincia e nelle aree metropolitane sarà possibile applicare la cedolare secca al 10% (anziché l’aliquota del 21%) – Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate conferma che sarà possibile applicare la cedolare secca al 10% (anziché l’aliquota del 21%) anche sugli affitti brevi, quelli da uno a 18 mesi. Ma non su tutti: solamente sui circa 120 mila contratti di questo tipo stipulati nei capoluoghi di provincia e nelle aree metropolitane, ovvero i centri in cui il proprietario non può applicare liberamente il canone di mercato, ma deve rispettare i prezzi minimi e massimi fissati dagli accordi locali.

In sostanza, si tratta dei contratti d’affitto di breve durata stipulati nei Comuni compresi nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, oltre che nei Comuni confinanti con queste aree e negli altri Comuni capoluogo di provincia.

La precisazione delle Entrate è di natura interpretativa, perciò ha valore retroattivo. Questo significa che chi ha pagato con il 21% potrà presentare una dichiarazione integrativa a favore per recuperare la differenza.

Secondo la legge, è possibile stipulare un contratto d’affitto a breve termine “per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori”, principalmente di lavoro. L’esigenza deve essere citata nel contratto e, se è dell’inquilino, va provata con documentazione allegata al contratto.

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