Condividi

Acconto Iva 2014: calcolo e pagamento entro il 29 dicembre

Due giorni prima di Capodanno scade il termine per versare l’acconto Iva relativo all’ultimo periodo del 2014 (mese o trimestre) – Ecco chi deve pagare e chi è esentato – Come fare i calcoli? I metodi possibili son tre: storico, previsionale o analitico – Pagamento con F24 telematico: due i codici tributo.

Acconto Iva 2014: calcolo e pagamento entro il 29 dicembre

Fra Natale e Capodanno c’è un’altra casella da cerchiare in rosso sul calendario: il 29 dicembre, ultimo giorno utile per versare l’acconto Iva relativo all’ultimo periodo del 2014 (mese o trimestre). La scadenza chiude la serie dei grandi appuntamenti fiscali di fine anno e interessa la maggior parte dei contribuenti Iva, ma non i professionisti che hanno avviato l’attività nel corso dell’anno.

1. CHI DEVE PAGARE?

Nel dettaglio, le categorie chiamate al pagamento sono le seguenti (la fonte dell’elenco è l’Agenzia delle Entrate): 

– Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio.

– Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali.

– Società di persone, società semplici, Snc, Sas, studi associati.

– Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, società Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società. 

– Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.

2. CHI E’ ESENTATO?

Ancora più corposa è la lista di chi è esentato dal pagamento:

– i contribuenti Iva che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche mensili o trimestrali (ad esempio gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime per le nuove iniziative produttive).

– Gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva (ad esempio i Comuni che gestiscono l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore).

– I soggetti che non dispongono di uno dei due dati (quello “storico” o quello “previsionale”) su cui si basa il calcolo (ad esempio quelli che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali, oppure hanno iniziato l’attività).

– I contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.

– I contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta.

– I produttori agricoli.

– I soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale.

– Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfettario. 

– I raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo. 

– Gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre se contribuenti trimestrali, o entro il 30 novembre se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva.

– I contribuenti che adottano il regime dei minimi.

3. COME SI CALCOLA?

I metodi di calcolo sono tre e i contribuenti hanno facoltà di scegliere quello che riduce maggiormente il loro debito (anche fino ad azzerarlo).

3.1 Metodo storico

L’acconto Iva 2014 è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il corrispondente periodo del 2013 (al lordo dell’acconto dovuto per l’anno scorso).La base di calcolo su cui applicare l’88% è pari al debito d’imposta risultante:

– dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2013 per i contribuenti mensili; 

– dalla dichiarazione annuale Iva o dal modello Unico per i contribuenti trimestrali ordinari;

– dalla liquidazione del quarto trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali speciali (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.).

3.2 Metodo previsionale

In questo caso, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:

– per il mese di dicembre 2014, se si tratta di contribuenti mensili;

– in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;

– per il quarto trimestre 2014, se si tratta di contribuenti trimestrali speciali.

La previsione deve essere al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente. Scegliere questo metodo, in ogni caso, comporta un rischio: chi versa meno del dovuto dovrà pagare una sanzione per omesso o insufficiente versamento.

3.3 Modello analitico

L’ultimo metodo possibile prevede che si versi il 100% della differenza tra l’Iva sulle operazioni attive e l’Iva sugli acquisti per il periodo 1-20 dicembre 2014 (soggetti mensili) o primo ottobre-20 dicembre 2014 (soggetti trimestrali). E’ necessario comprendere nei calcoli l’Iva sulle fatture annotate al 20 dicembre, l’Iva sulle operazioni effettuate al 20 dicembre ma non ancora registrate o fatturate e l’Iva sugli acquisti annotati al 20 dicembre.

4. COME SI PAGA?

Il pagamento deve essere effettuato con il modulo F24 telematico, su cui andrà indicato uno dei due codici tributo stabiliti dal Fisco:

– contribuenti mensili: 6013;

– contribuenti trimestrali: 6035.

E’ possibile compensare l’importo dell’acconto con eventuali crediti d’imposta. A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, inoltre, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%. L’acconto pagato, infine, deve essere sottratto all’Iva da versare per dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del quarto trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).

5. CASI PARTICOLARI

Chi fra l’anno scorso e quest’anno ha cambiato regime e intende effettuare il calcolo con il metodo storico deve tener presenti due regole:

1. Per il passaggio da regime mensile a regime trimestrale bisogna calcolare l’acconto 2014 con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2013.

2. Al contrario, per il passaggio da regime trimestrale a regime mensile l’acconto 2014 deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre 2013.

Infine, i contribuenti con contabilità separata devono calcolare distintamente l’importo riferibile a ogni attività svolta e effettuare pagamenti distinti: l’acconto Iva, perciò, deve essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando così gli importi a debito con quelli a credito.

Commenta