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Tasi e Imu 2016, pagamento in ritardo: ecco le sanzioni

Con il ravvedimento operoso, chi non è riuscito a pagare quanto dovuto entro la scadenza del 16 dicembre può mettersi in regola con sanzioni ridotte.

Tasi e Imu 2016, pagamento in ritardo: ecco le sanzioni

La scadenza del 16 dicembre è passata… E adesso? Niente paura: la seconda rata di Imu e Tasi 2016 si può versare in ritardo senza incappare in sanzioni troppo pesanti. Basta effettuare il pagamento al più presto avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.

Attraverso questa pratica il contribuente segnala al Fisco la propria posizione irregolare, ottenendo così uno sconto sulle sanzioni. È senza dubbio la strada più conveniente, perché se si aspetta di essere scovati dall’Agenzia delle Entrate si perde il diritto al ravvedimento operoso e si è costretti a pagare sanzioni fino a 10 volte più alte.

Inoltre, nel 2016 è entrata in vigore la riforma del sistema sanzionatorio (Dlgs 158/2015), che prevede sanzioni più leggere per il pagamento in ritardo non solo di Imu e Tasi, ma anche di Tari, Irpef, Ires, Irap e Iva. Ma veniamo ai numeri.

Chi non ha pagato la seconda rata della Tasi o dell’Imu entro il 16 dicembre e sfrutta il ravvedimento operoso, riceve una sanzione pari allo 0,1% dell’imposta non versata per ogni giorno di ritardo, a patto che il versamento arrivi entro 14 giorni dalla scadenza del termine (quindi entro il 30 dicembre).

Chi invece si mette in regola con un ritardo compreso fra i 15 e i 30 giorni (quindi fra il 31 dicembre e il 15 gennaio 2017) riceve una sanzione fissa pari all’1,5%, che sale all’1,67% per i ritardi da 31 a 90 giorni (16 gennaio – 16 marzo).

Infine, si applica una sanzione del 3,75% se il pagamento avviene fra il 17 marzo e il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, quindi entro il 30 giugno 2017. Oltre questa data, perciò, non sarà più possibile avvalersi del ravvedimento operoso per l’Imu e per la Tasi non pagate nel 2016.

Il Comune di residenza, in ogni caso, è libero stabilire autonomamente altre modalità di ravvedimento operoso.

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