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Superbonus occupazionale Garanzia Giovani: le regole definitive e i chiarimenti dell’INPS

L’INPS, attraverso la circolare n. 89 del 26 maggio 2016, fornisce le istruzioni operative relative all’accesso al superbonus occupazionale previsto nell’ambito di Garanzia Giovani – Ecco i requisiti e le condizioni in base alle quali i datori di lavoro potranno ricevere un incentivo fino a 12mila euro.

Sono finalmente arrivate le istruzioni definitive che consentiranno ai datori di lavoro di accedere al cosiddetto Superbonus di Garanzia Giovani che consentirà ad imprese e professionisti di usufruire di un incentivo fino a 12mila euro per l’assunzione di un lavoratore che abbia svolto, presso di loro o presso un altro ente, un tirocinio extracurriculare finanziato tramite il Programma Garanzia Giovani.

Dopo i due decreti approvati dal ministero del Lavoro nei mesi di febbraio e aprile 2016, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, attraverso la circolare n.89 del 24 maggio 2016, fornisce le istruzioni operative per datori di lavoro e lavoratori.

SUPERBONUS OCCUPAZIONALE – TRASFORMAZIONE TIROCINI: CHI PUO’ USUFRUIRNE
L’incentivo si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i professionisti che vogliano assumere un giovane che abbia effettuato un tirocinio tramite Garanzia Giovani e che siano in possesso del requisito Neet (Not [engaged in] Education, Employment or Training), vale a dire lavoratori che, al momento di presentazione della domanda, non stiano frequentando un percorso di studi e non risultino occupati.

SUPERBONUS OCCUPAZIONALE: CONDIZIONI
Per accedere all’incentivo previsto dal Decreto dell’8 aprile 2016, occorrerà rispettare determinate condizioni.

Scendendo nel dettaglio, il superbonus sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016. Il beneficio spetterà dunque per:

–          le assunzioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione,
–          per i rapporti di apprendistato professionalizzante
–          per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro,
–          per i rapporti a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.

Il beneficio NON spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali:

– contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
– contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
– contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.

L’INPS sottolinea che l’incentivo sarà riconoscibile nei limiti delle risorse stanziate dal Governo nell’ambito del decreto n. 16/II/2016, pari a 50.000.000.

SUPERBONUS OCCUPAZIONALE GARANZIA GIOVANI: IMPORTO E FRUIZIONE

La misura dell’incentivo verrà determinata in base alla classe di profilazione attribuita al giovane al momento dell’iscrizione al Programma Garanzia Giovani. A livello generale in caso di rapporto a tempo indeterminato, sono state individuate quattro classi di profilazione cui corrisponderanno i seguenti importi:

–          classe di profilazione bassa: 3.000 euro;
–          classe di profilazione media: 6.000 euro;
–          classe di profilazione alta: 9.000 euro;
–          classe di profilazione molto alta: 12.000 euro.

L’incentivo verrà erogato in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, sarà proporzionato all’effettiva durata dello stesso.

SUPERBONUS GARANZIA GIOVANI: CUMULABILITA’

L’INPS chiarisce che l’incentivo è cumulabile al 100% con gli altri aiuti  all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori, vale a dire con gli sgravi contributivi previsti nell’ambito del Jobs Act. Il superbonus è invece cumulabile al 50% con:

–          l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego
–          l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori,
–          l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NAspi
–          l’incentivo previsto per l’assunzione di apprendisti.

SUPERBONUS GARANZIA GIOVANI: DOMANDA
Per poter accedere all’incentivo il datore di lavoro dovrà inviare all’INPS una domanda preliminare utilizzando il modulo di istanza online “GAGI”, disponibile presso l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” o in alternativa sul sito internet www.inps.it.

Una volta ricevuta la domanda l’INPS provvederà ad effettuare le opportune verifiche e a controllare la residua disponibilità delle risorse stanziate dal Governo. L’istanza di prenotazione sarà valida per 30 giorni. Se entro tale scadenza l’Istituto troverà i soldi per finanziare l’assunzione, la richiesta verrà automaticamente accolta. Decorsi i 30 giorni l’istanza non sarà più valida e l’interessato dovrà presentarne un’altra.

Dopo aver accettato la domanda di prenotazione, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro dovrà effettuare l’assunzione. Decorsi 14 giorni dalla ricezione della comunicazione, il datore di lavoro deve comunicare l’avvenuta assunzione, pena la decadenza del beneficio, chiedendo parallelamente la conferma della prenotazione. L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione all’incentivo e indicherà la misura complessiva del superbonus spettante che dovrà essere fruito, in dodici quote mensili di pari importo, fermo restando la permanenza del rapporto di lavoro.

A decorrere dal mese di competenza maggio 2016, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo in materia di aiuti “de minimis”, dovranno esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio.

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