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Partita Iva, fatturazione elettronica obbligatoria per i forfettari dal 1° luglio 2022: ecco cosa cambia

Obbligo di fatturazione elettronica per le partita Iva, ma non per tutti: chi non deve farla? Come funziona? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Partita Iva, fatturazione elettronica obbligatoria per i forfettari dal 1° luglio 2022: ecco cosa cambia

Dal 1° luglio 2022 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica anche per la partita Iva, ma non per tutti o almeno non da subito. Alcuni potranno continuare con la fatturazione cartacea, lasciando quella elettronica come facoltativa. Restano fuori dall’obbligo, salvo colpi di scena, le cosiddette micro partite iva ossia quei soggetti che fino al 2021 non hanno superato la soglia dei 25mila euro di ricavi e compensi. Per loro, l’adeguamento al formato elettronico scatterà dal 2024, indipendentemente dal regime di ricavi/compensi.

L’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai forfettari è una misura prevista dalla riforma dell’amministrazione fiscale, intervento necessario per accedere ai fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In realtà questo nuovo obiettivo del governo è l’esito di un processo durato diversi mesi e culminato nel decreto-legge n. 36 del 2022 (c.d. decreto Pnrr 2), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 di sabato 30 aprile 2022.

Obbligo di fattura elettronica: per chi?

Da luglio, l’obbligo di emettere esclusivamente fatture elettroniche è esteso a tutte le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano, ma vi sono compresi anche i dati delle operazioni transfrontaliere, perché alla stessa data entra in vigore l’abolizione dell’Esterometro (documento obbligatorio per tutti i soggetti passivi Iva residenti fiscalmente in Italia, in caso di cessione di beni e prestazioni di servizi verso soggetti all’estero).

L’estensione dell’obbligo di fattura elettronica intende delimitare il perimetro dei soggetti finora esonerati per contrastare l’evasione fiscale in materia di Iva. Dunque, per i soggetti che si avvalgono:

  • del regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • del regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • e le associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi dall’esercizio di attività commerciali, per un importo inferiore ai 65mila euro.

Invece, per tutto il 2022 resta il divieto per due categorie:

  • soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate;
  • soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Partita Iva: come fare per la fatturazione elettronica?

La fattura elettronica è composta da un file generato in formato XML e inviato ai clienti transitando sul Sistema di Interscambio (SdI), il “postino della fattura elettronica”, che ne effettua i controlli formali. Per la generazione e la trasmissione della fattura digitali si possono utilizzare uno dei tanti software sul mercato, la procedura web (ovvero l’App Fatturae gratuita del Fisco) oppure una PEC (Posta Elettronica Certificata), 

Per quanto riguarda la compilazione, alcuni campi sono gli stessi delle fatture tradizionali, altri invece no. Infine, attraverso i software di fatturazione, non è più necessario apporre la firma digitale ed inviarla al Sdi.

Quando scattano le sanzioni?

La nuova norma prevede anche un periodo “cuscinetto”, con una parziale moratoria delle sanzioni. Dal 1° luglio al 30 settembre, le sanzioni non saranno applicate ai nuovi lavoratori obbligati e l’emissione della fattura elettronica sarà consentita entro il mese successivo a quello in cui l’operazione viene effettuata. (agevolazione è rivolta solo ai soggetti minimi e forfettari). In condizioni normali, i contribuenti devono emettere la fattura entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ma in questo periodo transitorio il termine viene prorogato – temporaneamente – fino al mese successivo senza l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2 del decreto n. 471/1997.

In caso di tardiva emissione, invece, la sanzione prevista va dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o registrati. Mentre l’importo dai 250 euro fino ai 2.000 quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

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