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La pacca sul sedere è violenza sessuale, ma non sempre

La Cassazione ha stabilito che per evitare la confusione con lo “sfioramento accidentale” bisogna considerare la durata della pressione: la mano deve rimanere appoggiata “per un periodo ti tempo apprezzabile” – Confermata la condanna di un carabiniere.

La pacca sul sedere è violenza sessuale, ma non sempre

La pacca sul sedere è violenza sessuale? Sì, ma solo se la mano rimane appoggiata “per un apprezzabile lasso di tempo”. È il criterio cronologico a distinguere la molestia dallo “sfioramento accidentale”. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione.

La questione è controversa da tempo. In passato la mano lesta sul gluteo non sempre è stata considerata reato se “isolata, repentina” e “priva di concupiscenza”, ma ora la Suprema Corte ha introdotto una nuova variabile da tenere in considerazione: la durata. I giudici hanno perciò confermato la condanna nei confronti di un carabiniere la cui mano, evidentemente, non era stata né repentina né priva di concupiscenza.

Nel dettaglio, la Cassazione ha respinto il ricorso del militare, ritenendo convincente la motivazione contenuta nella sentenza emessa dalla Corte d’appello di Perugia. Il carabiniere ha provato a sostenere che ad entrare in contatto con il gluteo della donna sarebbe stata la fondina della pistola di ordinanza. Ma la vittima non ha avuto dubbi: nessuna fondina, quella era una mano. E la pressione è stata “mantenuta per un tempo apprezzabile”.

Di conseguenza, il giudice d’appello non ha avuto dubbi “sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato”. È un particolare importante, perché secondo la giurisprudenza in tema di violenza sessuale “vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi comprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente”.

Eppure, sembra proprio che anche l’ultima sentenza della Cassazione non sia in grado di chiudere una volta per tutte la questione. Troppe domande restano senza risposta: quant’è un periodo di tempo “apprezzabile”? Chi mai lo potrà misurare? E poi “apprezzabile” per chi? Per il molestatore o per la vittima? Ma soprattutto… Se il criterio decisivo è la durata, ne dobbiamo dedurre che le pacche rapide, a mo’ di toccata e fuga, siano consentite?

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