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Imu e Tasi 2016: seconda rata entro il 16 dicembre ma non più per la prima casa

Il 16 dicembre scade il termine per versare il saldo di Tasi e Imu 2016: ecco uno schema che riassume in quali casi si deve pagare e in quali si può evitare di mettere mano al portafoglio – Novità sulle aliquote.

Il 16 dicembre scade il termine per pagare la seconda rata di Imu e Tasi 2016. Le tasse sulla casa sono ormai un appuntamento fisso prima di Natale, ma da quest’anno è in vigore una novità importante. Per la prima volta, su tutte le abitazioni principali non è dovuta né l’Imu né la Tasi, a meno che non si tratti di immobili di lusso. Il quadro generale, tuttavia, è ancora piuttosto complesso.

Ecco uno schema che riassume in quali casi è obbligatorio mettere mano al portafoglio (attenzione alle note).

¹ Confermate le esenzioni anche sulle pertinenze dell’abitazione principale, ma solo su una per ogni tipo (box, cantine, solai…).

² È previsto uno sconto del 50% sulla base imponibile di Imu e Tasi, ma solo a determinate condizioni: il comodato deve essere sottoscritto fra parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) che utilizzano l’immobile come abitazione principale; il contratto deve essere registrato; il proprietario non deve essere proprietario di case diverse dalla sua abitazione principale (che deve essere nello stesso Comune dell’immobile concesso in comodato).

³ Per le abitazioni affittate a canone concordato è prevista sia per l’Imu sia per la Tasi una riduzione del 25% della base imponibile.

Inoltre, su alcuni immobili equiparati all’abitazione principale non è dovuta né l’Imu né la Tasi. Ecco la lista:

– la casa di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili che abbiano spostato la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non sia dato in affitto;

– l’abitazione dei cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata né data in comodato d’uso;

– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

– i fabbricati destinati ad alloggi sociali;

– la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

– gli immobili posseduti e non concessi in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, alle forze di polizia o ai vigili del fuoco. 

LE ALIQUOTE

La prima rata era stata calcolata con le aliquote dell’anno scorso, mentre con il saldo si paga quanto dovuto per l’intero anno, compreso l’eventuale conguaglio sull’acconto. La buona notizia è che quest’anno i Comuni non possono ritoccare verso l’alto le aliquote stabilite nel 2015: le modifiche sono consentite, ma solo al ribasso. È possibile anche che siano state introdotte nuove agevolazioni. Per esserne certi, è bene controllare le delibere comunali pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze (se manca quella del 2016, fa fede quella del 2015).

CODICI TRIBUTO

IMU

3912 per abitazione principale e pertinenze:
3914 per terreni;
3916 per aree fabbricabili;
3918 per altri fabbricati;
3925 per immobili ad uso produttivo allo Stato;
3930 per immobili ad uso produttivo al Comune.

TASI

3958 per abitazione principale e pertinenze;
3959 per fabbricati rurali strumentali;
3960 per aree fabbricabili;
3961 per altri fabbricati.

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