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Il “Diritto di seguito”: il legame che unisce l’artista alla sua opera

Il “Diritto di seguito”: il legame che unisce l’artista alla sua opera


Il Diritto di seguito (droit de suite), che esiste oggi in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e in quasi cinquanta altri paesi del mondo, è una creazione francese al 100%, risalente alla legge del 20 maggio 1920. Si ricorda spesso che nacque dall’emozione provocata dal destino de L’Angélus, celebre dipinto del pittore Jean-François Millet, venduto per 1.000 franchi durante la sua vita e il cui valore continuò a crescere dopo la sua morte, arricchendo i venditori mentre i suoi eredi vivevano nella miseria.

È infatti una preoccupazione per l’equità che ha spinto il legislatore a creare questo nuovo diritto d’autore: a differenza di altri artisti, scrittori o musicisti, ad esempio, gli artisti plastici non beneficiano direttamente del loro successo ma quando si sono disinvestiti prima che il loro rating aumentasse. Il diritto di rivendita permette quindi di mantenere il legame che unisce l’artista alla sua opera. Pur sforzandosi di preservare lo spirito di equità che ne ha presieduto la creazione, diverse riforme hanno plasmato l’attuale sistema di droit de suite.

Nel diritto internazionale, l’articolo 14 ter della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche ha approvato il principio del droit de suite nel 1948, ma la sua attuazione è solo facoltativa e soggetta al principio di reciprocità, il che ne limita notevolmente la portata e crea una situazione molto pregiudizievole per gli artisti. Infatti, se procede di anno in anno, un gran numero di paesi ancora non la applica, comprese le due roccaforti del mercato dell’arte, anche se da allora sono in discussione progetti negli Stati Uniti. da tempo ormai e che la Cina si è ufficialmente pronunciata a favore della sua introduzione. La situazione potrebbe tuttavia svilupparsi favorevolmente negli anni a venire. Su proposta del Senegal e del Congo, il diritto di seguito è stato inserito nell’agenda dei futuri lavori dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in vista del riconoscimento universale.

Sebbene sia inteso a sostenere gli autori delle arti visive, il diritto di rivendita è lontano dal coprire tutte le opere d’arte e tutte le vendite. Sono mirate solo opere originali di arti grafiche e plastiche. Per la raccolta del diritto di rivendita si considerano originali, da un lato le opere uniche prodotte dall’artista e, dall’altro, nel caso di più opere quali litografie o fotografie, le opere prodotte da l’artista o sotto la sua responsabilità, che esclude in particolare le stampe postume, in numero limitato e a condizione di essere debitamente autorizzato dall’autore. Per quanto riguarda le vendite interessate, ci sono molte eccezioni.

Da precisare che l’equilibrismo giuridico a cui sono sottoposti gli operatori del mercato dell’arte europeo pone la situazione più incerta rispetto a quello statunitense dove, la materia del diritto d’autore è demandata alla legislazione dei singoli stati. Ad esclusione della California (unico Stato USA che per ora prevede il droit de suite) il diritto non è dovuto. 

In Italia

L’utilizzazione economica delle opere d’arti figurative si pone all’origine del diritto di seguito o “droit de suite”, istituto disciplinato agli articoli 144 e ss. della Legge sul diritto d’autore 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito l.d.a.), che prevede il riconoscimento in capo all’autore di opere d’arte figurative e manoscritti, nonché agli aventi causa, del diritto a percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione.

L’autore, una volta venduta l’opera d’arte figurativa, si spoglia di ogni suo diritto di utilizzazione economica poiché quest’ultima non può costituire oggetto di differenti e successive utilizzazioni. In quest’ottica, il diritto di seguito rappresenta un vero e proprio strumento di giusta remunerazione, capace di “ristabilire l’equilibrio tra la situazione economica degli autori d’opera d’arte figurativa e quella degli altri creatori che traggono profitto dalle successive utilizzazione delle loro opere”(Direttiva CE 2001/84).

A seguito dell’emanazione del D.lgs n.118 del 13 febbraio 2006, in attuazione della sopracitata Direttiva CE 2001/84, la Sezione VI l.d.a., rubricata “Diritti dell’autore sulle vendite successive di opere e di manoscritti” (artt. da 144 a 155), è stata riformata in modo incisivo, riscontrando effettiva applicazione.

Ai sensi dell’art. 145, co.1, l.d.a, le opere che godono di tale diritto sono gli originali delle opere delle arti figurative quali i quadri, i collages, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali. Si tratta di un elenco di tipo esemplificativo e non tassativo. Tutte le opere delle arti figurative, quindi, sono soggette al diritto di seguito.
Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore (art. 145, co. 2, l.d.a).

Colui che può beneficiare di tale diritto è l’autore di opere d’arte o manoscritti e i suoi aventi causa, che sia cittadino dell’Unione Europea. Per quanto riguarda gli autori non facenti parte dell’Unione Europea, il diritto di seguito è a loro riconosciuto a condizione di reciprocità con il Paese di cui sono cittadini (art. 146, co.1, l.d.a). Si prescinde, infine, dalla reciprocità, nel caso in cui l’autore non facente parte dell’Unione europea e non in possesso della cittadinanza italiana risieda abitualmente in Italia (art.146, co. 2, l.d.a).

Il diritto di seguito non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventiva (art. 147, l.d.a) e dura per tutta la vita dell’autore dell’opera, sino a settanta anni dopo la sua morte (art. 148, l.d.a).

A seguito della morte dell’autore, tale diritto spetta agli eredi secondo le regole successorie previste dal Codice Civile e in difetto di successori entro il sesto grado, esso è devoluto all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i pittori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali (art. 149, l.d.a).

Sono soggette al diritto di seguito le vendite che abbiano le seguenti caratteristiche :− siano successive alla prima vendita effettuata direttamente all’autore;− comportino l’intervento di un professionista del mercato dell’arte (le vendite che avvengono tra privati sono escluse dall’applicazione della disciplina) sia che questi intervenga come intermediario, acquirente o venditore;− siano effettuate oltre i tre anni dalla prima cessione da parte dell’autore (la vendita si presume sempre effettuata oltre i tre anni dall’acquisto, salvo prova contraria fornita dal venditore);− il prezzo di vendita sia pari o superiore a € 3.000,00.

Sono esentate altresì le vendite che, pur vedendo la partecipazione di un professionista, abbiano ad oggetto opere acquistate direttamente dall’autore meno di tre anni prima ed il cui prezzo attuale non superi € 10.000,00. In ogni caso sono esentate tutte le vendite il cui prezzo sia inferiore a € 3.000,00. 

Il diritto di seguito viene calcolato sulla base del prezzo di vendita dell’opera, applicando una percentuale che decresce in proporzione all’aumentare del valore. Secondo l’art. 150, l.d.a, il compenso è calcolato al netto dell’imposta (IVA) sempre tenuto conto che il prezzo della vendita non sia inferiore a € 3.000,00. I compensi dovuti vanno così determinati:a) 4% per la parte del prezzo di vendita fino a € 50.000,00;b) 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 50.000,01 e € 200.000,00;c) 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 200.000,01 e € 350.000,00;d) 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 350.000,01 e € 500.000,00;e) 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a € 500.000,00.

L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro. Per le vendite effettuate dalle case d’asta il diritto di seguito deve essere calcolato sul prezzo di vendita battuto (cosiddetto prezzo di aggiudicazione).

Secondo l’art. 152, co. 1, l.d.a, il diritto di seguito grava sul venditore. Tuttavia, ai sensi del 2° comma, è il professionista del mercato dell’arte ad essere tenuto a prelevare e a trattenere dalprezzo di vendita, il compenso dovuto a titolo di depositario e a versare il relativo importo allaSocietà italiana degli autori ed editori (SIAE) entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita.

La SIAE è l’Ente incaricato di percepire il diritto di seguito per conto di tutti gli autori, anche coloro non direttamente associati (trattiene il 17% quale provvigione, come determinato dal Mibactfino all’8 aprile 2018).

Secondo l’art. 153 l.d.a., riguardante gli obblighi di denunzia alla SIAE, gravanti sul professionista intervenuto nella vendita, quest’ultimo detiene l’obbligo di fornire a SIAE i dati identificativi dell’attività svolta al fine di completare il censimento in atto e, su richiesta di quest’ultima, e per un periodo di tre anni successivi alla vendita, di fornire tutte le informazioni volte ad assicurare il pagamento dei compensi. La SIAE si è inoltre dotata di poteri ispettivi e di controllo presso i locali dove venga svolta l’attività di “case d’asta, gallerie ed in genere qualsiasi altro soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d’arte o di manoscritti”, con diritto di accesso anche alle scritture contabili.

I professionisti del mercato dell’arte in quanto obbligati solidalmente con il venditore al pagamento del compenso, rispondono direttamente del mancato versamento e, in quanto depositari delle somme, rispondono delle stesse a tutti gli effetti di legge.

Infine, l’art. 154 l.d.a., che disciplina l’attività della SIAE finalizzata al pagamento degli aventi diritto, prevede che, secondo quanto disposto dal regolamento, la SIAE debba:− comunicare agli aventi diritto l’avvenuta vendita e la percezione del compenso− rendere pubblico, per un periodo di cinque anni (decorrente dalla data a decorrere dalla quale lo stesso è divenuto esigibile) l’elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso− provvedere al pagamento del compenso al netto della provvigione.

Per quanto concerne i compensi che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione per il periodo sopra indicato, secondo quanto disposto dal summenzionato regolamento, questi ultimi sono devoluti all’ENAP per i propri fini istituzionali con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione.

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