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Fisco: casa e mobili, ecco i bonus

Dalla sostituzione della caldaia a quella della vasca da bagno, dalle spese per la scuola alle pertinenze dell’abitazione principale: una circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi sulle spese detraibili o deducibili nel nuovo 730.

Fisco: casa e mobili, ecco i bonus

Se cambio la caldaia ho diritto al bonus mobili? E se invece sostituisco i sanitari? Per rispondere a questa e ad altre domande formulate dai Caf e dagli altri operatori, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare (la n. 3/E) in cui chiarisce i dubbi più diffusi fra i contribuenti italiani, spiegando quali spese sono detraibili o deducibili e quali no. Ecco cosa emerge dal documento.  

SOSTITUZIONE CALDAIA

Sì, la sostituzione della caldaia consente l’accesso al bonus arredi legato a lavori di ristrutturazione, perché l’intervento riguarda una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e si qualifica perciò come manutenzione straordinaria.

SOSTITUZIONE SANITARI

No, le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari (e in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia) non sono agevolabili, poiché sono inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria. Questo intervento non è agevolabile neanche come intervento di eliminazione di barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici per la mobilità di chiunque.

Il Fisco spiega che è possibile fruire della detrazione, in generale, nel caso in cui la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta, come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

SCUOLA

Rientrano nella detrazione del 19% i contributi volontari per l’innovazione tecnologica (acquisto di cartucce stampanti), per l’edilizia scolastica (pagamento di lavori di manutenzione), per l’ampliamento dell’offerta formativa (acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti).

PERTINENZA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell’abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Per determinare l’importo deducibile ciascuno dovrà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso.

Nella circolare si chiarisce inoltre che, ai fini della detrazione per i lavori di recupero del patrimonio edilizio abitativo (la cui spesa non può superare i 96mila euro), il limite di spesa su cui calcolare la detrazione va calcolato tenendo conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza.

ACQUISTO DI IMMOBILI DA AFFITTARE

La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il limite di 300mila euro costituisce l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la deduzione del 20% (articolo 21 del Dl n. 133/2014), anche nel caso di acquisto di più abitazioni. In tema di immobili abitativi destinati alla locazione, il documento di prassi precisa, inoltre, che gli interessi passivi hanno un loro autonomo limite di deducibilità ma in ogni caso vanno rapportati ad una quota capitale non superiore a 300mila euro.

Ai fini della deducibilità degli interessi passivi rilevano gli importi effettivamente pagati, e non quelli maturati nell’anno d’imposta. Inoltre, è possibile fruire di questa deduzione per l’intera durata del mutuo. Dal punto di vista temporale, la deduzione del 20% del prezzo di acquisto è ritenuta ammissibile anche nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato la cui durata è stabilita in anni “sei più due”, essendo in questo caso la legge a prevedere una proroga di diritto fino alla durata minima di otto anni prevista dal comma 4 dell’articolo 21 del Dl n. 133/2014.

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