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Emergenza sanitaria: problematiche giuridiche ed ambito culturale

Emergenza sanitaria: problematiche giuridiche ed ambito culturale

Questo anno complicato sta giungendo a conclusione ma con pesanti conseguenze sopratutto in ambito sociale, economico e culturale, tra tutti il sistema museale e quello delle esposizioni permanenti. La chiusura durante la fase del primo lockdown ha prodotto una riduzione e la sospensione di molte attività e l’avvio di iniziative promozionali in forma virtuale al fine di riuscire a mantenere un rapporto con l’utente fidelizzato o con il potenziale visitatore quale fruitore di arte/ cultura. Nello stesso contesto di mercato detta sofferenza si è registrata nei luoghi privati, come Gallerie e Fiere, anch’esse costrette a chiudere ed a rinviare gli eventi programmati. Dopo un’estate di tregua, con tutte le precauzioni imposte dal Dpcm, siamo purtroppo tornati ad una seconda fase di restrizioni.

Chiediamo all’ Avvocato Giovanni Caroli, autore nella rubrica Arte & Diritto, un parere, dal punto di vista giuridico, in ordine ai provvedimenti amministrativi e legislativi in vigore durante la pandemia.
Giovanni Caroli – La pandemia ha causato l’emissione di numerose disposizioni statali, regionali e locali. Trattasi nella maggior parte di atti amministrativi allo scopo di ridurre ed evitare la diffusione del contagio da Covid 19. 
Già con il decreto legge “Cura Italia” sono state disposte, tra le altre, delle misure di carattere economico a sostegno del settore culturale. Il tutto riconfermato con il decreto ”Rilancio” che ha istituito un apposito fondo denominato “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” (articolo 183, comma 2°). Anche più recentemente il MiBACT ha disposto nuovi fondi a vantaggio di tutto il sistema culturale per attori, musicisti, danzatori, artisti circensi e maestranze (nota del MiBACT del 12 novembre); altre provviste sono state stanziateper il ristoro dei musei non statali, incluse realtà finora non beneficiarie ed anche per il Museo del Fumetto di Milano (nota del MiBACT del 13 novembre); Si ricorda altresì  il nuovo bando da 10 milioni di euro per il ristoro delle mostre autunnali (nota del MiBACT del 18 novembre).

Avv. Giovanni Caroli

In effetti la programmazione e la mancata realizzazione delle mostre autunno-inverno già messe a bilancio porterebbe il sistema museale ad un notevole danno economico.
Ma quali sono le problematiche giuridiche?

Giovanni Caroli – Sì, in effetti, le istituzioni culturali hanno dovuto adeguarsi e nello stesso tempo ricercare metodi e applicazioni digitali che pur essendo un’ottima soluzione per la fruizione di “materiale” culturale vanno analizzate anche secondo il Codice Civile dei Beni Culturali. Faccio un esempio: la digitalizzazione delle opere e la divulgazione delle stesse tenendo conto dei diritti d’immagine (Legge 22 aprile 1941 n. 633) Art. 108. Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione.
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente.
(comma così modificato dall’art. 12, comma 3, lettera a), legge n. 106 del 2014 poi così modificato dall’art. 1, comma 171, legge n. 124 del 2017).
3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:​ 
(comma introdotto dall’art. 12, comma 3, lettera b), legge n. 106 del 2014).
1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose né,​ 
all’interno degli istituti della cultura, né l’uso di stativi o treppiedi;
(numero così modificato dall’art. 1, comma 171, legge n. 124 del 2017)
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.
(numero così modificato dall’art. 1, comma 171, legge n. 124 del 2017)
4. Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l’autorità che ha in consegna i beni determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente.

Sicuramente una materia che vedrà presto l’applicazione della nuova “Direttiva Copyright nel Mercato Unico Digitale”: direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019 (il cui termine di recepimento è fissato al 7 giugno 2021), che andrà a definire le novità in tema di “liberalizzazione”.

Giovanni Caroli – Esattamente. La Direttiva recita: “Considerati i rapidi sviluppi tecnologici che continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati”, mentre emergono costantemente nuovi modelli di business e nuovi attori. È necessario che la legislazione in materia sia adeguata alle esigenze future, in modo da non limitare l’evoluzione tecnologica. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell’Unione sul diritto d’autore rimangono validi. Tuttavia, vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altri materiali in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti sia per gli utilizzatori. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2015, dal titolo «Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d’autore», è necessario adeguare e completare l’attuale quadro dell’Unione sul diritto d’autore salvaguardando un elevato livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni al diritto d’autore e diritti connessi all’ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze, in particolare, ma non solo, per la divulgazione di opere fuori commercio e di altri materiali e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta, al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti”. Per maggior approfondimento indico di seguito il testo riportante la Direttiva nella sua integrità. 

Un’ultima domanda. La pandemia ha accelerato l’adozione e le applicazioni di nuove tecnologie e perciò anche degli aspetti giuridici relativi troppo datati e legati a modelli di promozione e gestione dell’intero sistema culturale.

Giovanni Caroli – “Factus dies hic transeat”. É iniziato un tempo nuovo a cui dovremmo abituarci e adeguarci impegnandoci tutti nel contribuire nel formulare nuove regole giuridiche che possano meglio tutelare le attività odierne e prevedere eventuali aggiornamenti poiché non è possibile conoscere quale sarà la velocità della trasformazione. Sicuramente sarà compito delle nuove generazioni di professionisti operanti nell’ambito giuridico, i quali  vivendo in questa epoca sapranno meglio interpretare ed adattarsi all’evoluzione. Pertanto, se, da una parte, si sono ottenuti effettivi miglioramenti e si è acquisita la coscienza  della necessità di un più ampio uso delle tecnologie a disposizione, dall’altra, emerge il bisogno urgente ed improrogabile di un adeguamento normativo. L’analisi della realtà in cui viviamo ha messo in evidenza come l’applicazione delle norme “tradizionali” sia da considerarsi in più parti inadatta a quelle che sono le speciali esigenze in ambito tecnologico. Quindi il compito principale degli studiosi e dei tecnici sarà necessariamente quello di elaborare una disciplina più specialistica capace di contribuire ad un corretto sviluppo tecnologico.

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