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Crisi bancarie: pagheranno anche soci e correntisti, ma non tutti

La nuova normativa europea del bail-in recepita dal governo imporrà un contributo agli azionisti e agli obbligazionisti degli istituti vicini al fallimento – Se ciò non fosse sufficiente, sarà possibile anche il prelievo forzoso sui conti correnti, ma soltanto su quelli con più di 100mila euro e soltanto per la parte che eccede questa soglia.

Crisi bancarie: pagheranno anche soci e correntisti, ma non tutti

L’Italia adotta la nuova normativa europea sulla risoluzione delle crisi bancarie. Ieri sera il Consiglio dei ministri ha dato il via libera preliminare al provvedimento che attua la delega ricevuta lo scorso 2 luglio dal Parlamento per recepire 56 direttive comunitarie e 9 decisioni quadro della Ue. 

La direttiva più controversa è la Brrd (Bank Recovery and Resolution Directive). La norma stabilisce che dal 2016 i problemi degli istituti di credito andranno risolti dall’interno (bail-in), non dall’esterno (bail-out). In altri termini, per salvare una banca in crisi non interverrà più l’autorità pubblica con i soldi dei contribuenti – anche se attraverso strumenti indiretti, perché gli aiuti di Stato sono proibiti dalle regole europee –, ma chi ha scelto quell’istituto per investire o depositare il proprio denaro. 

In sostanza, si imporrà un contributo ad azionisti e obbligazionisti. Se ciò non fosse sufficiente, sarà possibile procedere al prelievo forzoso sui conti correnti, ma non su tutti: soltanto su quelli con più di 100mila euro e soltanto per la parte che eccede questa soglia. Sono salve anche le passività garantite e quelle nei confronti dei dipendenti per retribuzioni e pensioni. 

D’altra parte, ogni governo europeo può modificare i criteri di applicazione della normativa, perciò la soglia dei 100mila euro potrebbe essere abbassata. La Germania, ad esempio, ha ridotto il limite in modo significativo, portando l’asticella a soli 30mila euro.

Le nuove regole scatteranno solo quando l’istituto in crisi arriverà sull’orlo della bancarotta e solo nel caso in cui l’azzeramento del capitale non sia sufficiente a coprire le perdite e non si voglia scegliere la strada della liquidazione. 

Prima di applicare il bail-in, Bankitalia (l’autorità di risoluzione) ha diverse opzioni: può vendere a un privato una parte delle attività della banca in crisi, trasferire temporaneamente le attività e le passività a una Bridge Bank (un veicolo di transizione) per tenere in vita le funzioni più importanti , oppure cedere le attività deteriorate a una Bad Bank per liquidarle. 

Per quanto riguarda l’intervento dello Stato, è ancora possibile, ma solo in ultima istanza e solo se il bail-in è stato applicato per almeno l’8% del totale del passivo.

La direttiva Brrd è considerata un passaggio fondamentale sulla strada dell’unione bancaria e dovrebbe responsabilizzare gli investitori, incentivandoli a selezionare le banche cui affidare il proprio denaro fra quelle più solide, piuttosto che fra quelle che garantiscono i rendimenti maggiori.  

I critici della nuova normativa sul bail-in sostengono invece che questa sia in contrasto con l’articolo 47 della Costituzione italiana, nel quale si afferma al primo comma che “la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme”.

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