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Copyright: ecco come proteggersi dai ladri dell’ingegno

Una canzone, un video, un testo, un libro. Noi li creiamo. Ma come possiamo difenderci da chi ce li vuole rubare o li utilizza illecitamente? Ecco i primi passi da fare (VIDEO)

Copyright: ecco come proteggersi dai ladri dell’ingegno

Ho scritto una canzone o un libro, o anche solo un articolo. E’ un hobby. Non sono (ancora) un professionista, ma voglio avere comunque un minimo di protezione contro l’uso illecito delle mie creazioni. Cosa posso fare?

Il diritto d’autore, o copyright, nasce al momento della creazione dell’opera, senza necessità di un intervento da parte di alcun ente e/o autorità. Per opera si intende il risultato di un’attività intellettuale, creativa, psichica, purché espressa in una determinata forma tra le tante. Non sono proteggibili le idee.

Un libro o una canzone sono in tal senso opere dell’ingegno, protette dalla legge sul diritto d’Autore, art. 2, a prescindere dalle motivazioni di colui che le realizza (per hobby o per professione).

Abbiamo anticipato che la legge protegge le opere di ingegno dal momento della loro creazione ed esternazione in una determinata forma, indipendentemente da qualsiasi formalità di deposito o registrazione. Attraverso il deposito presso la Siae di opere inedite si ha prova avente data certa dell’esistenza dell’opera.

Conviene affidarsi sin dall’inizio ad un agente o consulente?

È consigliato rivolgersi ad un professionista per meglio conoscere e tutelare responsabilmente i propri diritti.

Cosa devo fare se il frutto della mia creatività è ancora da finalizzare e lo voglio far visionare o ascoltare da qualcuno, garantendomi contro l’illecito utilizzo?

La tutela accordata dal copyright decorre dal momento in cui l’artista conclude l’opera.

Nella fase antecedente al suo perfezionamento, l’artista potrà tutelarsi mediante accordi di riservatezza con i quali le parti assumono l’obbligo contrattuale di non diffondere quanto svelato in tale occasione, attraverso la presa in visione dell’opera o l’ascolto di registrazioni.

Se ritengo che qualcuno abbia usato illecitamente il mio materiale?

La legge sul diritto d’autore prevede sia rimedi specifici in ambito civilistico per proteggere il diritto d’autore leso (artt. 156- 170), sia in ambito penale (artt. 171-174-quinquies).

È vero che non devo per forza iscrivermi alla Siae ma posso scegliere anche un’organizzazione alternativa? Può essere conveniente? Può essere rischioso?

La Siae è, ai sensi della legge sul diritto d’autore, un “organismo di gestione collettiva”.  

L’iscrizione alla Siae implica il conferimento alla medesima di un mandato finalizzato all’intermediazione in via esclusiva del repertorio tutelato (individuato in base alle sezioni per le quali sia stata presentata domanda) e per i territori in cui sono in vigore accordi di reciproca rappresentanza fra Siae e altre società di collecting (c.d. società di gestione collettiva). L’attività di intermediario viene riservata in via esclusiva alla Siae.

La Direttiva 2014/26/UE (c.d. Barnier), recepita con il D.lgs. 35/2017,  indica tra i soggetti abilitati a svolgere attività di gestione dei diritti d’autore sia gli organismi di gestione collettiva (OGC), sia le entità di gestione indipendenti (EGI). Secondo la Direttiva gli OGC devono consentire agli autori di poter gestire i propri diritti direttamente e in modo flessibile.

Ci sono organizzazioni alternative alla SIAE

Soundreef Ltd è una “entità di gestione indipendente” (EGI) iscritta nel registro delle collecting societies dell’Intellectual Property Office del Regno Unito. Dall’inizio del 2018 ha un accordo di rappresentanza con l’organismo di gestione collettiva “Liberi Editori Autori” (LEA). Nel mese di aprile 2019 Siae e Soundreef Ltd hanno raggiunto un accordo nel tentativo di definire controversie in corso e i reciproci rapporti, in grado di tener conto della liberalizzazione del mercato avvenuta su spinta europea. In tale accordo, Siae ha riconosciuto a LEA la legittimità a gestire il copyright anche sotto il profilo della riscossione per conto di Soundreef Ltd. Ciò fa sì che nell’ipotesi in cui l’utilizzatore decidesse di diffondere musica di repertorio riconducibile sia a Siae che a Soundreef Ltd, la licenza Siae non sarà più sufficiente ed occorrerà una licenza integrativa con LEA.

Tra le altre realtà alternative a Siae segnaliamo anche Innovaetica S.r.l.. Si tratta di una start-up gestore del portale on-line Patamu, che consente ad autori ed editori di depositare le proprie opere per generare una prova d’autore ai fini della tutela dal plagio, attraverso un procedimento di marcatura legale, valido in 172 Paesi che aderiscono alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie. L’impresa offre anche servizi di auto-riscossione.

Quali sono gli strumenti contrattuali a mia disposizione per cedere le mie creazioni?

Il diritto d’autore si distingue in: diritto morale d’autore e diritto di utilizzazione economica.

Il diritto morale tutela la paternità dell’autore rispetto all’opera, ed in quanto tale è inalienabile, imprescrittibile e irrinunciabile.

Tramite l’instaurazione di appositi rapporti giuridici è possibile cedere a terzi diritti di utilizzazione economica originariamente in capo all’autore per il solo fatto della creazione. I diritti di utilizzazione economica spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, così come i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi nei modi e forme consentite dalla legge e nei limiti previsti dalla legge sul diritto d’autore.

Due esempi: il contratto di edizione e di rappresentazione ed esecuzione.  

  • Contratto di edizione (artt. 118 e ss.) Semplificando, con il contratto di edizione l’autore concede all’editore il diritto di pubblicazione dell’opera. L’editore ha il compito di mettere in circolazione l’opera mediante la sua pubblicazione e riproduzione. Ciò avviene a spese dell’editore, a fronte di una remunerazione in favore dell’autore.
  • Contratto di rappresentazione e di esecuzione (artt. 136 e ss.)

È il contratto con cui l’autore concede a terzi la facoltà di rappresentare in pubblico un’opera musicale, drammatica o comunque destinata alla rappresentazione. Nel rappresentare l’opera non è possibile apporvi aggiunte o tagli senza il consenso dell’autore e in assenza del previo annuncio del nome dell’autore nei confronti del pubblico.

Video di FIRSTonline

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