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Cassazione, licenziamenti: nella Pa vale l’articolo 18

Sui licenziamenti degli statali non si applicano né la legge Fornero, né il Jobs Act – Lo sentenzia la Cassazione che conferma quanto più volte affermato dal Governo – La differenza rispetto ai dipendenti privati risiede nella diversa natura del datore di lavoro

Sui licenziamenti dei dipendenti del Pubblico Impiego non si applica la legge Fornero, ma l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione che è intervenuta con la sentenza numero 11868 della Sezione Lavoro, depositata oggi in seguito ad un ricorso presentato dal ministero delle Infrastrutture contro un funzionario, licenziato perché svolgeva il doppio lavoro, al quale la Corte d’appello di Roma aveva riconosciuto 6 mesi di indennità risarcitoria, così come previsto dalla legge Fornero nei casi di licenziamento legittimo ma con violazione delle procedure di contestazione disciplinare.

Una decisione che conferma quanto dichiarato più volte dal ministro della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, che nel corso degli ultimi anni ha ribadito che l’articolo 18 per gli Statali non sia mai stato intaccato, né dalla legge Fornero del 2012 né dal Jobs Act varato dal Governo Renzi.

Ricordiamo che la contestata legge n.92 approvata dall’Esecutivo Monti, oltre ad intervenire sulle pensioni, ampliando gli anni di permanenza nel mercato del lavoro, ha introdotto modifiche sui licenziamenti.

Nel 2014, tramite il Jobs Act, il Governo Renzi ha cambiato nuovamente l’articolo 18, limitando la possibilità di reintegro ai licenziamenti discriminatori, sostituendolo con un’indennizzo economico.

Modifiche che però riguardando solo i dipendenti privati, non quelli della Pubblica Amministrazione. Una differenza che, secondo il Ministro Madia, dipenderebbe dalla diversa natura del “datore di lavoro”.

La Corte Di Cassazione conferma dunque l’indirizzo del Governo che però sembrerebbe intenzionato ad intervenire con una provvedimento ad hoc volto a chiarire ogni dubbio.

La sentenza dei Giudici della Suprema Corte depositata oggi esclude cha la riforma Fornero possa essere applicata “Ai rapporti di lavoro disciplinati dal dal d.lgs 30.3.2001 n.165, art.2 (le norme generali sul lavoro pubblico, ndr), non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n.92 (riforma del lavoro Fornero, ndr) all’art.18 della legge 20.5.1970 n.300 (lo Statuto dei lavoratori, ndr), per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista dall’art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma”.

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