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Voluntary disclosure bis: la guida dell’Agenzia delle Entrate

Il Fisco ha attivato il nuovo canale telematico per inviare le richieste di accesso alla procedura e ha pubblicato le specifiche tecniche su come trasmettere la relazione di accompagnamento e la documentazione.

Voluntary disclosure bis: la guida dell’Agenzia delle Entrate

Gli strumenti per aderire alla voluntary disclosure bis sono finalmente completi. Dopo il modello 2017 e le istruzioni su come compilarlo, l’Agenzia delle Entrate ha varato anche il nuovo canale telematico che i professionisti dovranno usare per l’invio delle richieste di accesso alla procedura.

La novità è operativa dal 7 febbraio e prima di allora era possibile chiedere l’adesione alla voluntary bis inviando il vecchio modello tramite il vecchio canale telematico: tutti i contribuenti che hanno sfruttato questa possibilità ora devono mandare anche il nuovo modello, con l’accortezza di barrare la casella “Istanza trasmessa in precedenza”.

Dopo l’istanza di adesione bisogna inviare la documentazione e la relazione di accompagnamento, che – precisa l’Agenzia delle Entrate – possono essere trasmesse solo tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di competenza. Ecco la lista.

L’email dovrà contenere nell’oggetto, separati da uno spazio, il codice fiscale del soggetto richiedente, il protocollo telematico della ricevuta di trasmissione dell’istanza e, nel caso le email siano più di una, il numero progressivo dell’invio rispetto al numero totale delle email da inviare (ad esempio 2 di 4). Tutti gli elementi utili ai fini dell’istruttoria andranno scritti nella relazione e non nel testo dell’email.

Il messaggio di posta elettronica dovrà contenere due allegati. Il primo, in formato .zip, dovrà contenere la relazione di accompagnamento (l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche una guida su come compilarla) e la relativa documentazione in pdf.

Il secondo allegato, in formato .xml, sarà costituito dal file denominato “Segnatura.xml”, generato dal software di compilazione dopo l’inserimento dei dati dell’istanza e automaticamente salvato su una specifica sottocartella dedicata alla compilazione delle istanze di collaborazione volontaria, identificata dal codice fiscale del contribuente. Questo file, che non va rinominato, rimane all’intermediario che invia la documentazione. 

Le dimensioni del messaggio di posta elettronica non devono superare i 50 MB, altrimenti è necessario mandare più di un’email.

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