Condividi

Compra ora e paga dopo: alert di Bankitalia per i consumatori a rischio. Il servizio decolla ma senza regole

Il “Buy Now Pay Later” è al centro della revisione della Direttiva europea sui contratti di credito ai consumatori. Lo ha dichiarato Bankitalia, che è pronta a far seguire le stesse regole del credito al consumo

Compra ora e paga dopo: alert di Bankitalia per i consumatori a rischio. Il servizio decolla ma senza regole

Negli ultimi anni si è diffusa in molti Paesi europei il “Buy Now Pay Later” (BNPL – “Compra ora, paga dopo”), una forma di credito attraverso la quale i consumatori acquistano beni o servizi pagandone successivamente il prezzo (dilazione), anche in maniera frazionata (rateizzazione).

Come sottolinea Banca d’Italia, questa forma di credito non è oggetto di una specifica regolamentazione, anche se è al centro della revisione della Direttiva europea sui contratti di credito ai consumatori. Pertanto, il BNPL è un rischio per i consumatori, in quanto potrebbe incentivare quindi acquisti non del tutto consapevoli e potenzialmente non sostenibili, esponendo quindi gli italiani al sovraindebitamento. 

Come funziona il Buy Now Pay Later?

Lo schema classico di BNPL prevede il coinvolgimento di tre parti:

  • il consumatore, che intende acquistare beni o servizi;
  • il venditore, che colloca sul mercato tali beni o servizi;
  • un terzo soggetto, che, sulla base di un accordo con il venditore, permette al consumatore di dilazionare il pagamento, anche sotto forma di rateizzazione.

Questa forma di finanziamento è solitamente di importo contenuto e può essere offerta sia online sia presso punti vendita fisici, nella maggior parte dei casi non prevede interessi o oneri a carico del consumatore, ma commissioni in caso di ritardo o mancato pagamento. Il credito è concesso con una procedura molto rapida, senza lo svolgimento di una valutazione del merito creditizio o sulla base di una valutazione semplificata.

In molti casi la dilazione di pagamento è concessa direttamente al consumatore da una banca o da un intermediario finanziario, che interviene nella transazione in virtù di un accordo con il venditore.

Se la cifra è pari o superiore ai 200 euro

Se il servizio prevede una commissione a carico del consumatore (salvo che si tratti di commissioni di importo non significativo nel caso di contratti da rimborsare entro tre mesi) e l’importo del credito è pari o superiore a 200 euro trovano applicazione le norme sul credito al consumo. Queste norme garantiscono al consumatore, tra l’altro, la consegna di un documento precontrattuale uniforme a livello europeo, il diritto di recesso dal contratto di credito entro 14 giorni, il diritto al rimborso anticipato e la risoluzione del contratto di credito in caso di inadempimento del contratto collegato di vendita di beni o servizi (come ad esempio nel caso di un finanziamento concesso per l’acquisito di una prestazione professionale), con conseguente diritto a ottenere dal finanziatore il rimborso di quanto già pagato. Sul rispetto delle norme sul credito al consumo vigila la Banca d’Italia.

E se è al di sotto dei 200 euro?

Se si paga a rate un prodotto che costa meno di 200 euro, le tutele previste dalla disciplina sul credito al consumo non trovano applicazione.

Se il servizio di finanziamento è prestato da una banca o da un intermediario finanziario, sono comunque previste per il consumatore le tutele della disciplina generale sulla trasparenza bancaria, che prevede – tra l’altro – obblighi di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali, un’informativa precontrattuale rispondente alle regole nazionali, la forma scritta dei contratti e il diritto dei clienti di presentare reclami, adire l’Arbitro Bancario Finanziario o indirizzare esposti alla Banca d’Italia; anche sul rispetto di queste previsioni vigila Via Nazionale.

Cosa cambia se la dilazione la fa il venditore?

Un altro modello di BNPL consiste nella combinazione fra una dilazione di pagamento concessa direttamente dal venditore al consumatore, senza interessi o altri oneri per quest’ultimo (salvo le eventuali commissioni in caso di ritardo o mancato pagamento), e una cessione, immediatamente successiva, del credito dal venditore a una banca o a un intermediario finanziario. In questo caso la dilazione di pagamento viene solitamente accordata dal venditore con il coinvolgimento della banca o dell’intermediario finanziario nella decisione di concessione; inoltre, già nel contratto tra venditore e consumatore viene tipicamente prefigurata la cessione del credito all’intermediario.

Quando, come in questo caso, la dilazione di pagamento è concessa dal venditore e non da banche o intermediari finanziari, non trovano applicazione le regole di tutela per la clientela previste dal Testo Unico Bancario né i controlli da parte della Banca d’Italia. La circostanza che la dilazione sia concessa da venditori di beni e servizi ma il credito sia ceduto ad una banca o a un intermediario finanziario può costituire un fattore di rischio aggiuntivo per il consumatore, rappresentato dalla maggiore difficoltà di identificare il soggetto con cui sta concludendo la dilazione di pagamento e di comprendere esattamente il ruolo dell’intermediario nell’operazione. Si potrebbe in questo caso ingenerare nel consumatore l’erronea convinzione che trovino applicazione i presidi di tutela tipici della relazione banca-cliente.

Commenta