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Jobs act, cassa integrazione ordinaria e straordinaria: cambiano tempi e modalità. Ecco le novità

Gli ultimi decreti attuativi del Jobs Act mirano a creare un codice unico degli ammortizzatori sociali che ne semplifichi la disciplina tagliando il numero delle norme – Le ultime disposizioni modificano sia il campo di applicazione di cassa integrazione ordinaria e straordinaria che la loro durata complessiva – Ecco le principali novità

Gli ultimi decreti applicativi del Jobs Act hanno apportato diverse modifiche agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislatura italiana. In particolare il decreto a loro dedicato punta ad introdurre un codice unico per gli ammortizzatori sociali che contenga tutte le disposizioni sul tema semplificandone la disciplina e alleggerendo il numero di norme, leggi e regolamenti.

Oltre alla semplificazione, il Jobs Act modifica anche modi e tempi con cui imprese e lavoratori possono godere delle tutele previste della normativa in caso di licenziamento o diminuzione della produttività aziendale. Ecco in sintesi le principali novità introdotte per gli ammortizzatori sociali.

Cassa integrazione ordinaria

La retribuzione per il lavoratore in cassa integrazione ordinaria resta immutata: 80% dello stipendio per un massimo di 1.167,91 euro al mese. Restano tali anche le causali d’accesso: situazioni momentanee del mercato oppure eventi avversi non imputabili all’impresa o ai lavoratori.

Cambia però la platea dei lavoratori interessati alla cassa integrazione ordinaria. Per farne domanda infatti, i dipendenti devono aver maturato almeno 90 giorni di lavoro effettivo in azienda e la tutela viene è estesa anche ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.

Passiamo alla durata. In linea teorica restano valide le 13 settimane consecutive, allargabili con proroga a 52. In pratica però cambiando il metodo con cui sono calcolate si modifica anche la loro durata effettiva. Il Jobs act prevede infatti, che non possano essere concesse ore di cassa integrazione ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori mediamente occupati nell’unità lavorativa in questione nel semestre che precede la domanda.

Cassa integrazione straordinaria

Per quanto riguarda la platea dei lavoratori viene sostanzialmente confermata la vecchia normativa che include anche le aziende commerciali con più di 50 dipendenti. Per quanto riguarda le causali e la relativa durata si prevedono tre diverse situazioni:

– in caso di riorganizzazione aziendale, la cassa integrazione straordinaria può durare al massimo 24 mesi per ciascuna unità produttiva in un quinquennio mobile;

– in caso di crisi aziendale, la cassa integrazione straordinaria può durare fino a 12 mesi anche continuativi;

– infine si prevede il contratto di solidarietà della durata di 24 mesi anche continuativi nel quinquennio mobile.

Il decreto attuativo del Jobs Act prevede anche l’uscita di scena della cassa integrazione straordinaria in caso di cessazione dell’attività dell’azienda o di un suo ramo produttivo. Inoltre come previsto per la cassa integrazione ordinaria, la richiesta da parte dell’azienda della cassa integrazione straordinaria comporta un contributo addizionale dell’impresa stessa calcolato in base alle settimane di cassa. Infine, si introduce il divieto di chiedere la cassa integrazione straordinaria per le stesse unità produttive per le quali si sia già fatta richiesta per la cassa ordinaria.

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